Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33454 - pubb. 25/07/2025
Censura in Cassazione del travisamento del contenuto oggettivo della prova
Cassazione civile, sez. III, 16 Maggio 2025, n. 13085. Pres. Scrima. Est. Spaziani.
Travisamento della prova - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Presupposti e limiti - Punto controverso - Nozione - Fatto controvertibile - Inclusione - Fattispecie
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità ad esso dell'informazione probatoria, può essere censurato ai sensi dell'art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale, se ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, nella cui nozione rientra non solo il fatto che è stato oggetto di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la censurabilità, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dell'erronea supposizione, da parte del giudice di merito, di un fatto - la spedizione di un titolo di credito, sottratto prima di pervenire a destinazione e posto all'incasso, a mezzo posta ordinaria, anziché, come documentalmente emergente, per posta assicurata - che era stato oggetto di discussione tra le parti, essendo stata la metodologia di spedizione del plico ampiamente specificata in comparsa conclusionale). (massima ufficiale)
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