Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33498 - pubb. 02/09/2025

Il Tribunale di Brindisi sull’omologazione ex art. 112 CCII del concordato preventivo

Tribunale Brindisi, 23 Giugno 2025. Pres. Memmo. Est. Natali.


Concordato con continuità – Voto – Quorum deliberativo regola della necessaria maggioranza in tutte le classi – Art. 112, comma 2, CCII – Deroga – Configurabilità – Art. 11 direttiva insolvency – Norma di riferimento – Configurabilità


Concordato con continuità – Costruzione comunitaria – Modello di mercato – Concorrenziale – Configurabilità


Art. 112 comma 2 CCI – Presupposti applicativi – Consenso anche di un solo creditore – Configurabilità


Direttiva Insolvency – Scelta lasciata agli stati membri – Categoria dei creditori cd. maltrattati – Opzione normativa ad hoc – Necessità – Diverso concetto di creditori meramente interessati – Regola comunitaria con valenza residuale – Configurabilità


Art. 112 comma 2 CCI – Presupposti applicativi – Consenso anche di un solo creditore "interessato" e non "maltrattato" – Configurabilità


Art. 112 comma 2 CCI – Presupposti applicativi – Consenso anche di un solo creditore "maltrattato" – Inconfigurabilità


Art. 112 comma 2 CCI – Presupposti applicativi – Consenso anche di un solo creditore "maltrattato" – Obbligo di interpretazione comunitariamente orientata, inconfigurabilità – Direttiva Insolvency – Diretta applicabilità – Configurabilità


Art. 112 comma 2 CCI – Presupposti applicativi – Consenso anche di un solo creditore "interessato" – Operatività della norma applicativa – Restrizione – Argomento a contrario – Configurabilità


Differenza tra “creditori interessate” e “creditori pregiudicati” – Configurabilità



Il meccanismo previsto dall’art. 112, comma 2 CCII - quale deroga alla regola per cui è necessario raggiungere in tutte le classi la maggioranza dei crediti inseriti in ciascuna di esse - trae origine dall’art. 11 della direttiva insolvency, introdotta dal legislatore per favorire l’approvazione delle proposte di concordatarie che, prevedendo la prosecuzione dell’attività, siano finalizzate alla tutela dell’impresa, quale valore di rilievo non solo costituzionale ex art. 41 cost., ma anche sovranazionale ed, in particolare, eurounitario.


Il modello di mercato, a fondamento della costruzione comunitaria, è quello concorrenziale che presuppone il concorso nei processi produttivi e di commercializzazione di una pluralità di soggetti economici, specie appartenenti al novero della P.m.i, la cui sopravvivenza deve essere garantita, prevenendo e, se del caso, componendo la crisi.


La previsione, contenuta nell’ambito della direttiva insolvency, secondo cui la proposta di concordato è approvata dalla “maggioranza delle classi … oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe”, impone di adottare un'interpretazione, comunitariamente orientata, della norma interna attuativa e, dunque, dell'art. 112, comma 2, lettera d), CCI secondo cui la locuzione "in mancanza" deve ritenersi riferita alla non approvazione da parte della maggioranza delle classi, nel qual caso diviene sufficiente il voto favorevole di una sola classe, seppure con le caratteristiche indicate nel periodo finale del comma.


A fronte del testo della direttiva, univoco nel prevedere che la cd. “golden share” possa essere attribuita o alle classi di voto di “parti interessate” oppure – se previsto dal diritto nazionale - alle classi di voto di “parti che subiscono un pregiudizio”, deve ritenersi che ai singoli stati membri sia stata riconosciuta la facoltà, nell’esercizio della propria discrezionalità, di scegliere tra i due modelli di disciplina o, meglio, di optare con previsione espressa e ad hoc per la categoria dei creditori cd. maltrattati, perché diversamente trova applicazione il diverso concetto di creditori meramente interessati.


A fronte del testo della direttiva, univoco nel prevedere che la cd. “golden share” possa essere attribuita o alle classi di voto di “parti interessate” oppure – se previsto dal diritto nazionale - alle classi di voto di “parti che subiscono un pregiudizio”, il legislatore italiano, all’art. 112, comma 2, lett. D), CCII, ha optato per lasciare un potere decisivo alla classe “interessata”, ovvero alla classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.


La norma non sembrerebbe contenere alcun cenno alla classe di creditori “che subiscono un pregiudizio”, ovvero alla classe di creditori che, per effetto della proposta, è destinata a soggiacere a un trattamento deteriore rispetto a quello di cui sarebbe destinataria, laddove fosse applicata la regola della priorità assoluta su tutto il valore, sia quello di liquidazione, sia quello eccedente.


Al fine di sostenere una diversa conclusione (ovvero che il livello comunitario imponga il ricorso alla categoria del creditore c.d. “maltrattato”) non sarebbe richiamabile l’obbligo di interpretazione comunitariamente orientata, essendosi il legislatore nazionale, limitato a scegliere una delle due possibili opzioni di disciplina, entrambe consentite dal livello di disciplina comunitario, prediligendo quella prefigurata come regola generale e residuale, a livello sovranazionale dalla direttiva Insolvency che, sotto tale profilo, deve ritenersi, peraltro, direttamente applicabile, enucleando la regola da applicare (in modo chiaro, preciso e incondizionato).


Il voler ritenere necessario, a dispetto del tenore testuale della norma e della sua derivazione comunitaria, il voto favorevole della classe di creditori “svantaggiati”, avrebbe quale esito interpretativo, infausto, di privare della c.d. Golden share la classe di creditori solo “interessati”, ma non anche “svantaggiati”; ciò, con conseguente restrizione dell’operatività della norma applicativa e, quindi, in contrasto con la già evidenziata ratio ispirativa della novella, di protezione del valore – impresa, quale bene di rilievo anche sovranazionale.


La distinzione tra “creditori interessate” e “creditori pregiudicati” non ha una valenza solo nominale: I creditori “interessati” - da intendersi come coloro che sarebbero, almeno parzialmente, soddisfatti, ove fosse osservato l’ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione - possono, eventualmente, coincidere con i creditori “svantaggiati”, laddove la proposta di concordato preventivo programmi per essi un grado di soddisfacimento inferiore rispetto a quello che avrebbero potuto conseguire rispettando la regola della priorità assoluta su tutto il valore. Nondimeno, in concreto, può accadere che tale coincidenza soggettiva non si verifichi e ciò ogniqualvolta la proposta, per effetto di un “sacrificio” imposto alle classi superiori, assicuri ad essi un grado di soddisfacimento pari o superiore rispetto a quello che avrebbero potuto ottenere in virtù della regola della priorità assoluta su tutto il valore. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)




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