Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33499 - pubb. 02/09/2025

La Cassazione sulla natura pubblicista ma non tributaria del credito del gestore del Fondo di garanzia per le PMI

Cassazione Sez. Un. Civili, 18 Luglio 2025, n. 20022. Pres. D'Ascola. Est. Luciotti.


Fondo di garanzia PMI – Natura del credito – Natura pubblicistica ma non tributaria



Il credito del gestore del Fondo di garanzia per le PMI, sorto a seguito dell’escussione della garanzia pubblica, ha natura pubblicistica ma non tributaria, poiché non fondato su un presupposto impositivo e non riconducibile a un’obbligazione di diritto pubblico fondata sulla legge.


L’affidamento all’Agenzia delle Entrate – Riscossione e l’utilizzo della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, prevista dall’art. 17 del d.lgs. n. 46/1999, non determinano l’assunzione di natura tributaria da parte del credito.


Ai fini della qualificazione come tributaria di una prestazione patrimoniale, è necessario che essa (a) produca una decurtazione definitiva per legge; (b) non abbia natura sinallagmatica; (c) sia destinata alla spesa pubblica. In assenza di tali requisiti, come nel caso dei crediti restitutori del Fondo, la pretesa non è qualificabile come tributaria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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