Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33504 - pubb. 06/09/2025

Nullità del contratto di mutuo per violazione delle regole sul merito creditizio, risarcimento del danno ed eccezione della curatela

Tribunale Napoli, 15 Luglio 2025. Pres. Feo. Est. De Gennaro.


Fallimento – Finanziamento agevolato – Merito creditizio – Nullità – Risarcimento danni



La concessione dei finanziamenti agevolati previsti dalla legge n. 394/1981, così come qualsiasi altra forma di credito, deve essere effettuata nel rispetto nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, atteso che il Regolamento UE 651/2014 sugli aiuti di Stato, all’art. 21, 15° comma, dispone che «Gli intermediari finanziari sono gestiti secondo una logica commerciale. Questa condizione si ritiene soddisfatta se l'intermediario finanziario e, a seconda del tipo di misura per il finanziamento del rischio, il gestore del fondo, soddisfano le seguenti condizioni:
a) sono tenuti per legge o contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionale e ad evitare i conflitti di interesse; vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare; …».
Tuttavia la mera violazione delle norme a tutela dei principi di sana e prudente gestione del credito, e quindi delle regole di condotta che fissano obblighi di verifica del merito creditizio, non comporta l’automatica nullità del finanziamento concesso perché tali norme, pur essendo poste a tutela di interessi generali ed inderogabili, non costituiscono norme imperative poste a tutela dell’ordine pubblico economico per assenza di un contenuto precettivo così specifico da giustificare la sanzione della nullità. Inoltre la declaratoria d’invalidità in questi casi potrebbe condurre addirittura a pregiudicare proprio quell’interesse alla stabilità patrimoniale della banca ed al contenimento dei rischi nella concessione del credito che dette disposizioni mirano a proteggere.


La nullità del finanziamento per violazione delle regole sulla valutazione del merito creditizio non può nemmeno fondarsi sull’art. 217, primo comma, n. 4, L.F. o sull’art. 5 del T.U.B. perché dette norme non hanno alcun contenuto specifico tale da giustificare una sanzione così grave come l’invalidità.


La nullità del finanziamento per concessione abusiva di credito può essere dichiarata invece a fronte di un accertamento di una condotta del soggetto finanziatore (in concorso con il soggetto richiedente il finanziamento) connotata da disinvolta attitudine predatoria rispetto ad altro soggetto economico in dissesto, sì da assumere una pervicacia tale da violare le regole del buon costume e dell’ordine pubblico e da giustificare l’applicazione dell’art 2035 c.c.; con particolare riferimento a quest’ultimo profilo deve affermarsi che la fattispecie può configurarsi quando la banca, in concorso con il soggetto richiedente il finanziamento, stipuli un contratto di mutuo non al fine di ottenere la remunerazione del capitale concesso ma per vantaggi ulteriori ed ingiusti e, quindi quando l’erogazione di nuova finanza costituisca un pretesto per l’ottenimento di benefici altrimenti non lecitamente conseguibili (ad es. quello di ritardare l’emersione del dissesto del soggetto finanziato e con essa l’apertura della liquidazione giudiziale in modo tale da impedire la revocatoria dei pagamenti o delle garanzie reali ottenute dalla banca; quello di alterare la par condicio creditorum sostituendo la posizione di creditore chirografario dell’istituto di credito con quella del creditore privilegiato attraverso l’ottenimento di ipoteche da parte del sovvenuto o di terzi mediante la concessione di nuova finanza; quello di ridurre l’ammontare delle esposizioni della impresa bancaria ed aumentare, invece, l’ammontare degli impegni attivi, ovvero di diffondere sul mercato una apparenza di solvibilità della impresa nell’interesse di quest’ultima, o dei lavoratori, o della banca stessa).


La concessione abusiva di credito può costituire presupposto per la condanna al risarcimento del danno pari all’aggravamento del dissesto in forza degli stessi interessi passivi del finanziamento non compensati dagli utili dallo stesso propiziati, nonché delle perdite generate dalle nuove operazioni così favorite” (Cass 18610/2021 , rel Nazzicone), eventualmente opponibile dalla curatela in sede di esame della domanda di ammissione al passive della banca o nel giudizio di opposizione alla stato passivo. A tal riguardo va precisato che:
1) se la curatela eccepisce fatti accaduti allorchè il patrimonio netto della società era ancora positivo (che rimane tale alla data della liquidazione giudiziale), siccome in via di azione si tratterebbe di azione sociale di responsabilità sociale di responsabilità ex art 2393c.c., il rischio è la possibile violazione dell’art 255 ccii, perché così facendo il g.d. dovrebbe compensare un credito restitutorio (certo) con un debito risarcitorio (incerto);
2) se in sede di ammissione al passivo, la curatela contesta alla banca la responsabilità extracontrattuale ex art 2043 c.c. (nella tipica ipotesi di perfezionamento di un contratto di finanziamento, allorquando il patrimonio netto era già negativo e la crisi/insolvenza era già manifesta ed in assenza di un idoneo piano industriale e finanziario), la curatela deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi dell’eccezione (esistenza di crisi economica e finanziaria della società, violazione da parte della banca degli obblighi di corretta gestione e valutazione del merito bancario, nesso di causalità tra la condotta dell’istituto di credito e l’aggravamento del passive) atteso che la responsabilità contestata è quella aquiliana.
In tale contesto processuale la contestazione del credito della banca da parte della curatela nel giudizio di opposizione allo stato passivo non configura un’eccezione di inadempimento bensì un'eccezione riconvenzionale, sicché spetta alla curatela, così come nel giudizio di merito, la prova dei presupposti del credito al risarcimento del danno, a cominciare dalla conoscenza dello stato di insolvenza. (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Stefano Vitale del foro di Napoli


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