Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33507 - pubb. 03/09/2025

La Cassazione su colpa grave e violazione dell’indagine sul merito creditizio

Cassazione civile, sez. I, 24 Luglio 2025, n. 21048. Pres. Ferro. Est. Zuliani.


Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII – Merito creditizio – Violazione dell’art. 124 bis TUB – Incidenza sulla valutazione della meritevolezza del debitore – Idoneità ad elidere la colpa grave – Insussistenza



In riferimento alle condizioni soggettive ostative ex art. 69 CCII, circa il giudizio sulla colpa grave del consumatore non può concorrere anche la valutazione del concorso del finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento; non si può pertanto condividere la tesi di una stretta interferenza tra negligenza della banca nella valutazione del merito creditizio del cliente consumatore e colpa di quest’ultimo nel determinare il suo sovraindebitamento, tale per cui la prima escluderebbe la seconda.
I due profili di colpa – con le rispettive conseguenze – sono infatti distinti e ben possono coesistere. Il fatto che il finanziatore non abbia valutato «il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate» nulla toglie alla possibilità che il consumatore abbia, a sua volta, «determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode». Pertanto, tale possibilità va accertata dal giudice del merito a prescindere dall’eventuale profilo di colpa del finanziatore.
Ciò posto, allora, stabilire un correlazione condizionante tra i due profili – tale per cui, come pretenderebbe parte ricorrente, «la violazione del merito creditizio … porta ad elidere la gravità della colpa del debitore» – significherebbe associare alla negligenza del creditore una conseguenza non prevista dalla legge e, in particolare, dall’art. 69 CCII, che – nei suoi due commi – definisce e tiene distinti gli effetti della colpa grave (o malafede o frode) del debitore, da quelli della colpa del creditore (di cui la violazione del dovere di adeguata valutazione del merito creditizio da parte del creditore professionale è solo una delle possibili forme). (Massima non ufficiale) (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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