Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33508 - pubb. 03/09/2025

Consecuzione fra procedura di concordato preventivo e successivo fallimento e calcolo a ritroso del periodo sospetto per l'azione revocatoria fallimentare

Cassazione civile, sez. I, 28 Aprile 2025, n. 11148. Pres. Ferro. Est. Dongiacomo.


AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - Calcolo a ritroso del periodo sospetto - Decorrenza - Consecuzione fra domanda di concordato anteriore al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 e successivo fallimento - Applicabilità dell'art. 69-bis della l.fall. - Esclusione



Nel caso di consecuzione fra procedura di concordato preventivo e successivo fallimento, la data di presentazione della domanda di concordato preventivo - se anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 - costituisce il dies a quo per il calcolo a ritroso del periodo sospetto rilevante ai fini delle azioni recuperatorie ex art. 64 e ss. della l.fall., non trovando applicazione l'art. 69-bis, comma 2, della l.fall., nel testo introdotto dall'art. 33, comma 1, del citato d.l., che fa esclusivo riferimento alla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, quale formalità estranea alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore. (massima ufficiale)




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