Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33512 - pubb. 03/09/2025

Concordato minore: origine della debitoria ai fini dell’art. 33, ult. co., CCII

Tribunale Verona, 18 Luglio 2025. Est. Pagliuca.


Concordato Minore – Imprenditore individuale cancellato – Debitoria contratta successivamente alla cancellazione – Preclusione ex art. 33, comma 4, CCII – Inoperatività



A prescindere dalla questione dell’applicabilità dell’art. 33, comma 4, CCII, anche all’imprenditore minore persona fisica (oltre che a quello costituito in forma di organizzazione collettiva e, in particolare, di società), va chiarito che detta preclusione normativa non opera quando la condizione di sovraindebitamento del ricorrente risulti determinata anche da debiti, per importi considerevoli, contratti successivamente alla cancellazione, non essendo tale fattispecie equiparabile a quella considerata nel citato articolo, che viene in evidenza quando il debito ha tutto origine dall’attività imprenditoriale cessata. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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