Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33515 - pubb. 04/09/2025
Factoring – Ammissione al passivo del credito del factor per anticipazioni, clausola pro solvendo e credito condizionale ex art. 55, comma 3, l.fall.
Cassazione civile, sez. I, 09 Agosto 2025, n. 22964. Pres. Terrusi. Est. D'Aquino.
Factoring – Clausola salvo buon fine – Clausola risolutiva della cessione – Effetti
Fallimento del cedente – Credito del factor per anticipazioni – Clausola pro solvendo – Credito condizionale
Contratto di factoring – Differenza rispetto alla ordinaria cessione del credito – Garanzia di solvenza elemento fisiologico
Ammissione al passivo – Credito subordinato a condizione – Clausola pro solvendo – Clausola non incompatibile con crediti futuri
La clausola “salvo buon fine” contenuta nel contratto di cessione di crediti, anche futuri, comporta una garanzia pro solvendo a carico del cedente, con la conseguenza che il cessionario ha diritto alla restituzione delle anticipazioni solo dopo l’infruttuosa escussione del debitore ceduto.
In caso di fallimento del cedente, il credito del factor per la restituzione delle anticipazioni va considerato condizionale, ai sensi dell’art. 55, comma 3, l.fall., subordinato alla dimostrazione dell’inadempimento del debitore ceduto. In assenza della prova dell’escussione, il credito può essere ammesso solo con riserva.
Nel contratto di factoring, a differenza dell’ordinaria cessione del credito, la garanzia della solvenza del debitore ceduto è un elemento fisiologico ed essenziale dell’accordo, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 52/1991, quale garanzia dell’obbligazione di restituzione delle anticipazioni.
La clausola pro solvendo può legittimamente riferirsi anche a crediti futuri, la cui cessione produce effetto al momento della loro venuta ad esistenza. La natura condizionale del credito permane anche in tal caso, richiedendosi comunque la preventiva escussione del debitore ceduto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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