Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33517 - pubb. 04/09/2025
Danno da fumo attivo e il nesso causale: la cassazione sottolinea la responsabilità del produttore e l'assuefazione alla nicotina
Cassazione civile, sez. III, 25 Luglio 2025, n. 21464. Pres. Scarano. Est. Simone.
Danno da “fumo attivo” – Attività pericolosa – Nesso causale – Comportamento del danneggiato – Assuefazione alla nicotina
Conoscenza del rischio specifico cancerogeno – Notorietà generica del danno da fumo – Irrilevanza ai fini della autodeterminazione
Assuefazione alla nicotina – Incidenza sull’autodeterminazione del fumatore – Rilevanza nell’analisi del nesso causale
Criterio del “più probabile che non” – Accertamento causalità materiale – Grado di conferma logica
In tema di risarcimento del danno derivante da "fumo attivo", la produzione e commercializzazione di tabacchi lavorati rientra nell'ambito delle attività pericolose ex art. 2050 c.c., con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del produttore. La condotta del fumatore, per poter recidere il nesso causale, deve configurarsi come unica ed esclusiva causa dell'evento dannoso, privando di efficienza causale il comportamento del produttore.
Ai fini della valutazione del nesso causale e del concorso di colpa del danneggiato, non è sufficiente la mera "notorietà" della dannosità generica del fumo, ma occorre accertare la effettiva conoscenza da parte del fumatore del rischio specifico cancerogeno e delle sue precise correlazioni con le patologie tumorali, che incide sulla piena autodeterminazione nella scelta di iniziare o proseguire l'abitudine al fumo.
La notoria difficoltà di smettere di fumare, dovuta all'assuefazione indotta dalla nicotina, limita o esclude l'autodeterminazione del fumatore e deve essere debitamente considerata nell'analisi del nesso causale e nella valutazione del concorso di colpa, non potendosi ignorare il peso della dipendenza nella scelta di continuare a fumare.
Nell'accertamento della causalità materiale in sede civile, il giudice è tenuto ad applicare il criterio del "più probabile che non", valutando il grado di conferma logica della relazione tra fatti sulla base degli elementi acquisiti al processo, che non si esaurisce nella mera frequenza statistica, ma richiede una valutazione complessiva degli indizi e delle prove. (Tommaso Gasparro) (Angelo Cardarella) (riproduzione riservata)
Segnalazione a cura degli Avv.ti Carlo Tommaso Gasparro e Angelo Cardarella
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