Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33519 - pubb. 05/09/2025

Creditore e difesa tecnica nella procedura del consumatore ex art. 67 CCII

Tribunale Avellino, 12 Maggio 2025. Est. Russolillo.


Procedura del consumatore ex art. 67 CCII - Osservazioni del creditore - Difesa tecnica - Necessità - Condizioni



Nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in sede di osservazione del creditore, ex art. 70, comma 3, CCII, non è richiesta a carico di questi la costituzione nel procedimento a mezzo di un legale, limitandosi la norma a stabilire che le osservazioni siano presentate entro il termine di venti giorni dalla comunicazione e che il giudice decide sull’omologa “risolta ogni contestazione”.
Tuttavia, qualora non sia possibile giungere ad un’intesa, la soluzione delle contestazioni dovrà avvenire in sede giudiziale, ma a condizione che il creditore osservante abbia nominato un difensore.
In tal senso depongono: a) la natura giudiziale e contenziosa del procedimento di omologa, idoneo a definire una controversia relativa a diritti soggettivi, così da rendere pienamente applicabile il generale disposto dell’art. 82 co. 3 c.p.c.; b) la previsione dell’art. 9 co. 2 CCII, secondo cui, ove non previsto altrimenti, nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi il patrocinio del difensore è obbligatorio.
Quanto evidenziato non esclude che le osservazioni presentate dal creditore in proprio possano essere comunque valutate quando non estendano l’oggetto del giudizio - il che avviene sempre in caso di contestazione relativa alla convenienza - poiché in tal caso esse assumono natura di eccezioni in senso lato e sollecitano poteri che il giudice può svolgere anche d’ufficio. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

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