Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33525 - pubb. 06/09/2025
Meritevolezza del consumatore: svalutazione dei vecchi criteri valutativi
Tribunale Avellino, 12 Maggio 2025. Est. Russolillo.
Ristrutturazione del consumatore ex art. 67 CCII – Presupposto soggettivo – Giudizio di meritevolezza – Criteri – Consapevolezza del sovraindebitamento e sproporzione del debito rispetto al patrimonio – Svalutazione – Colpa grave – Declinazione – Condizioni
L’art. 69 co. 1 CCII, eliminato ogni riferimento alla corretta valutazione delle prospettive di adempimento al momento dell’assunzione del debito ed alla sproporzione fra l’entità di esso e le capacità patrimoniali dell’indebitato, prevede, invece, nell’ottica del favor debitoris, un elemento di valutazione selettiva delle condotte impeditive, costituito dal grado di rilevanza della colpa, ostativa nel solo caso in cui possa valutarsi come “colpa grave”.
Il riferimento alla colpa grave costituisce elemento profondamente innovativo in quanto, pur richiedendo di valutare il comportamento del debitore sul piano oggettivo, ovvero in un’ottica comparativa e scevra da giudizi morali, muta totalmente il modello di riferimento con il quale operare il confronto, non più individuabile nell’uomo avveduto e coscienzioso (secondo i criteri su cui di regola si basa la colpa nell’illecito aquiliano), ma nel soggetto che abbia prestato quella minima diligenza esigibile anche dalle persone scarsamente accorte.
L’accesso alla procedura è consentito, in questa nuova ottica, non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell’impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. shock esogeno), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiono del tutto privi di giustificazione razionale (c.d. sovraindebitamento indotto o necessitato).
Tale valutazione, basata sulla comparazione con l’uomo di minima diligenza, rappresenta un giudizio necessariamente complessivo della condotta del consumatore, che deve tener conto della relazione particolareggiata e dei riscontri istruttori e sul quale incidono diversi fattori, quali: l’entità dei debiti assunti in confronto con le disponibilità patrimoniali e reddituali; la reiterazione delle condotte imprudenti; la natura e la destinazione dei beni o delle somme acquisiti mediante ricorso al
credito risultato insostenibile; le scelte di adempimento delle obbligazioni compiute tempo per tempo e la distribuzione delle risorse disponibili; non da ultimo, alla luce della previsione dell’art. 69 co. 2 CCII, il ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
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