Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33532 - pubb. 09/09/2025

Banche venete: improponibilità delle domande fatte valere in sede ordinaria

Cassazione civile, sez. I, 18 Luglio 2025, n. 20184. Pres. Terrusi. Est. Amatore.


Banche venete - Credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa “bancaria” - Improponibilità al di fuori della sede concorsuale - Domande di condanna e di mero accertamento del credito



Ai sensi dell’art. 83, 3 comma, T.u.b., qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa “bancaria” dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, con conseguente preclusione di forme di tutela differenti da quelle dell'accertamento endoconcorsuale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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