Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33538 - pubb. 09/09/2025
Concordato preventivo con assuntore: trattamento dei crediti garantiti dal Fondo pubblico, classi virtuali e accantonamenti, rilievi istruttori del tribunale
Tribunale Verona, 07 Luglio 2025. Est. Attanasio.
Concordato preventivo – Natura liquidatoria – Mancanza di flussi dalla continuità aziendale
Concordato preventivo – Formazione delle classi – Crediti garantiti da Fondo pubblico – Natura potenziale
Concordato preventivo – Formazione delle classi – Classi virtuali per crediti garantiti da Fondo pubblico
Concordato preventivo – Fondo rischi – Previsione obbligatoria – Art. 87, comma 1, lett. p-bis), CCII
Concordato preventivo – Voto della banca garantita – Doveri di correttezza e buona fede verso il Fondo
Il concordato preventivo in cui le risorse destinate al soddisfacimento dei creditori non derivano dai flussi di cassa prodotti dalla prosecuzione dell’attività aziendale deve essere qualificato come concordato liquidatorio, con conseguente applicazione delle relative regole.
Il gestore del Fondo di garanzia pubblico, in assenza di escussione della garanzia, non è titolare di un credito attuale, ma soltanto di una passività meramente potenziale, sicché non è parte interessata ai sensi della Direttiva (UE) 2019/1023 e non ha diritto di voto.
È opportuno prevedere classi “virtuali” destinate ad accogliere i crediti del gestore del Fondo pubblico per l’eventualità in cui l’escussione della garanzia intervenga prima dell’inizio o nel corso delle operazioni di voto, con contestuale esclusione della parte del credito della banca garantita soddisfatta.
In presenza di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, è obbligatoria l’indicazione di un fondo rischi, da destinare all’eventualità dell’escussione della garanzia, e in caso contrario, a copertura della mancata escussione o inefficacia della garanzia.
La banca garantita, nel votare sul piano, è tenuta a esprimere il voto non solo in funzione del proprio interesse, ma anche nel rispetto dei doveri di correttezza e buona fede verso il gestore del Fondo pubblico.
[Il Tribunale di Verona si è pronunciato su una proposta di concordato preventivo con assuntore, rilevando numerosi profili di inammissibilità e carenze istruttorie. In particolare, osserva che il piano, pur configurato come concordato in continuità, non prevede la prosecuzione dell’attività aziendale quale fonte dei flussi destinati ai creditori, risultando pertanto qualificabile come concordato liquidatorio, con conseguente necessità di applicazione delle relative regole.
Quanto alla formazione delle classi, il Tribunale affronta il tema del trattamento dei crediti assistiti da garanzia del Fondo pubblico. Esclude che il gestore del Fondo, in assenza di escussione della garanzia, possa essere qualificato come creditore e parte interessata ai sensi della Direttiva 1023/2019. Pertanto, conferma che il gestore non ha diritto di voto, e che l’indicazione del fondo rischi ai sensi dell’art. 87, comma 1, lett. p-bis), CCII costituisce presidio sufficiente, anche in funzione della tutela del Fondo.
Infine, il Tribunale ravvisa carenze istruttorie e documentali riguardanti la solvibilità dell’assuntore, l’attestazione del piano, la documentazione contabile e i presupposti per l’esercizio di azioni di responsabilità e revocatorie, assegnando termine per le integrazioni.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. L.P.
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