Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33550 - pubb. 11/09/2025
Distinzione tra domanda 'ordinaria' formulata al fine di ottenere l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione e domanda 'ordinaria' formulata in via autonoma
Cassazione civile, sez. III, 26 Febbraio 2025, n. 5058. Pres. De Stefano. Est. Saija.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - Opposizione esecutive - Domanda "ordinaria" (soggetta a sospensione feriale dei termini) formulata al fine di ottenere l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione - Domanda "ordinaria" formulata in via autonoma rispetto all'esito dell’opposizione - Distinzione - Conseguenze in punto di applicazione della disciplina ordinaria di sospensione feriale dei termini processuali - Fondamento - Fattispecie
In caso di cumulo di un'altra domanda con un'opposizione esecutiva, occorre distinguere tra il caso in cui la domanda "ordinaria" (di regola, soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione tanto da costituire un presupposto per la decisione di quest'ultima - ipotesi in cui permangono immutate le esigenze di speditezza fondamento dell'esenzione dalla sospensione feriale dei termini processuali ex art. 3 della l. n. 742 del 1969 - e il caso in cui la domanda "ordinaria" è formulata in via autonoma ed alternativa rispetto all'esito dell'opposizione, ipotesi in cui le richiamate esigenze di speditezza prevalgono esclusivamente nel caso in cui l'esito dell'opposizione esecutiva non comporti l'effettivo esame della domanda "ordinaria". (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di inammissibilità per tardività dell'appello proposto dal debitore esecutato avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione contro il pignoramento immobiliare quanto al profilo dell'invocata impignorabilità del bene staggito in fondo patrimoniale per indimostrata estraneità del credito ai bisogni della famiglia, sul rilievo dell'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini all'intera controversia, compresa la domanda accessoria di risarcimento del danno proposta nei confronti del Ministero dell'Interno per la mancata annotazione del fondo per responsabilità dell'Ufficiale di Stato civile, veicolata con il gravame nel giudizio di appello, rimasta assorbita dalle ragioni di rigetto dell'opposizione). (massima ufficiale)
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