Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33552 - pubb. 11/09/2025
Estensione ai beni comuni non censibili del pignoramento immobiliare
Tribunale Tivoli, 05 Agosto 2025. Est. Lupia.
Pignoramento – Estensione automatica ai beni comuni non censibili (BCNC)
Pignoramento – Adozione dell’orientamento formalista – Requisiti catastali di autonomia
Effettiva autonomia catastale – Esclusione in caso di BCNC o graffatura
Presunzione di estensione del pignoramento – Derogabilità solo in presenza di dati catastali autonomi
L’area identificata catastalmente come Bene Comune Non Censibile (BCNC), priva di effettiva autonomia catastale e funzionalmente asservita ai beni pignorati, rientra automaticamente nell’oggetto del pignoramento, anche se non espressamente menzionata nell’atto o nella nota di trascrizione.
In tema di estensione del pignoramento immobiliare alle pertinenze, va preferito l’orientamento formalista, secondo cui la mancata indicazione dei dati catastali della pertinenza può escludere l’effetto estensivo ex art. 2912 c.c., solo se la pertinenza possieda dati identificativi catastali propri, esclusivi e univoci.
Non ricorre il requisito dell’effettiva autonomia catastale nelle ipotesi di beni graffati, porzioni con subalterno non autonomo, beni comuni non censibili o aree di sedime iscritte con identificativi disallineati. In tali casi, l’effetto estensivo del pignoramento opera ex art. 2912 c.c.
La presunzione di estensione del pignoramento alle pertinenze può essere superata solo se esse siano dotate di identificativi catastali autonomi e vi sia un’espressa manifestazione di volontà contraria del creditore, desumibile anche dalla nota di trascrizione.
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Il Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Tivoli si pronuncia in merito alla corretta individuazione dell’oggetto del pignoramento immobiliare con particolare riferimento alla sorte di un’area cortilizia (sub. 505) identificata come bene comune non censibile (BCNC), funzionale all’utilizzo degli immobili pignorati.
Il custode aveva sollevato dubbi circa l’inclusione di tale area nell’oggetto del pignoramento, considerato che né l’atto di pignoramento né la nota di trascrizione facevano menzione del sub. 505, sebbene esso costituisse l’unico accesso e spazio di manovra per i beni principali.
Il Giudice avvia un’approfondita disamina sull’art. 2912 c.c., relativo all’estensione del pignoramento agli accessori e alle pertinenze, confrontando i due orientamenti giurisprudenziali principali:
-l’orientamento sostanzialista (prevalente), che ammette l’estensione anche in assenza di menzione catastale specifica, quando ricorra un effettivo vincolo pertinenziale;
-l’orientamento formalista (minoranza ma condiviso dal GE), che subordina l’estensione all’indicazione di dati catastali propri, esclusivi e univoci, salvo che manchi l’autonomia catastale della pertinenza.
Il GE aderisce all’orientamento formalista, sostenendo che nei casi in cui il bene (come un BCNC) non abbia effettiva autonomia catastale, il pignoramento si estende automaticamente anche in mancanza di indicazione espressa nell’atto e nella nota di trascrizione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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