Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33553 - pubb. 12/09/2025
Ordine del GE di produrre documentazione ulteriore rispetto a quella ex art. 567, comma 2, c.p.c.
Cassazione civile, sez. III, 04 Marzo 2025, n. 5784. Pres. De Stefano. Est. Gianniti.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - Ordine del g.e. di produrre documentazione ulteriore rispetto a quella ex art. 567, comma 2, c.p.c. - Mancata ottemperanza - Conseguenze - Estinzione atipica - Opposizione agli atti esecutivi - Necessità - Reclamo ex art. 630 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Conversione del reclamo in opposizione - Esclusione - Ragioni
L'inottemperanza all'ordine del giudice dell'esecuzione di produrre documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dall'art. 567, comma 2, c.p.c. integra una causa di improseguibilità della procedura esecutiva (cosiddetta "estinzione atipica") e il provvedimento che la dichiara è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi, non già col reclamo ex art. 630 c.p.c., il quale, se proposto, non può essere convertito nella predetta opposizione, difettandone i necessari requisiti di sostanza e di forma, in ragione del mancato svolgimento della preliminare fase sommaria prevista dall'art. 617, comma 2, c.p.c., senza la quale non è possibile l'instaurazione del giudizio a cognizione piena. (massima ufficiale)
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