Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33557 - pubb. 12/09/2025
Esdebitazione dell’incapiente e requisito oggettivo dell’incapienza
Tribunale Ivrea, 15 Luglio 2025. Pres. Frojo. Est. Lorenzatti.
Esdebitazione dell’incapiente – Natura eccezionale dell’istituto – Principio della responsabilità patrimoniale
Esdebitazione – Requisito oggettivo dell’incapienza – Condizione oggettiva – Presenza di utilità economiche
Esdebitazione – Procedura esecutiva pendente – Incompatibilità con l’incapienza
Esdebitazione – Valutazione della meritevolezza – Dovere di diligenza dell’ente finanziatore
L’esdebitazione dell’incapiente di cui all’art. 283 CCII, non avendo natura concorsuale né finalità satisfattiva, costituisce un’ipotesi eccezionale che incide radicalmente sul principio della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., e perciò va ammessa solo in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi rigorosamente accertati.
Il requisito dell’incapienza previsto dall’art. 283 CCII è oggettivo e ricorre solo quando il debitore non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura. La presenza di utilità economiche aggredibili, come nel caso di pignoramento dello stipendio, esclude il riconoscimento del beneficio.
La pendenza di una procedura esecutiva e la conseguente assegnazione di somme a favore dei creditori dimostrano l’esistenza di utilità patrimoniali nel patrimonio del debitore e risultano incompatibili con l’ammissione alla procedura di esdebitazione dell’incapiente.
Ai fini della meritevolezza, la corretta valutazione del merito creditizio al momento della concessione del finanziamento incombe sull’intermediario finanziario, anche in funzione di tutela del consumatore, e un eventuale esame deficitario da parte del finanziatore esclude la colpa grave del debitore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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