Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33559 - pubb. 12/09/2025

Applicabile la c.d. priorità relativa nel concordato minore in continuità professionale

Tribunale Roma, 25 Giugno 2025. Est. Miccio.


Concordato Minore – Continuità professionale – Regole di distribuzione del valore ex art. 84, comma 6, CCII – Applicabilità



Nel concordato minore in continuità, il richiamo dell’art. 74, ult. co., CCII, alle norme del concordato preventivo, ed in particolare all’art. 84, comma 6, CCII, consente di prevedere la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione (nel caso di specie, i futuri redditi da avvocato del sovraindebitato) in base alla c.d. relative priority rule posta dal predetto art. 84, comma 6, CCII.
Invero, dall’analisi delle norme non può che farsi discendere l’applicabilità anche al concordato minore in continuità la regola della c.d. relative priority rule di cui all’art. 84 co. 6, CCII, poiché:
1) ai sensi del disposto dell’art. 74 co. 4 per quanto non previsto al concordato minore “si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo, in quanto compatibili”; nulla impedisce di ritenere compatibile la disciplina della relative priority rule nel senso di far emergere, anche nel concordato minore, la distinzione tra valore di liquidazione (ossia quanto verrebbe tratto in sede di liquidazione controllata) ed eccedenza (il plusvalore che si genera solo in sede di concordato minore);
2) l’articolo 78, comma 2 bis, nel fare riferimento (con finalità, peraltro, tutt’altro che chiare) all’articolo 112 comma 2 richiama, attraverso quest’ultima disposizione, anche la distinzione tra relative ed absolute priority rule;
3) nel caso di specie non si tratta di concordato minore in continuità aziendale ma professionale, ciò che non impedisce l’applicazione della regola della relative priority rule in ragione della non incompatibilità della disciplina del concordato maggiore di cui all’art. 84 co. 6 anche con tale specifica fattispecie di continuità (professionale e non aziendale): sia il professionista che l’impresa sono, difatti, soggetti assimilabili nella misura in cui sono produttivi di valori reddituali (rispettivamente redditi di lavoro autonomo e di impresa) e ciò rende compatibile ed applicabile la norma citata anche al caso del professionista. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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