Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33563 - pubb. 13/09/2025

Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, formazione delle classi, crediti tributari, INPS e INAIL e deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c.

Tribunale Monza, 12 Marzo 2025. Pres. Giovanetti. Est. Ambrosio.


Piano di ristrutturazione – Inammissibilità – Formazione delle classi – Omogeneità della posizione giuridica


Formazione delle classi – Omogeneità giuridica – Necessità di crediti assistiti dallo stesso privilegio


Distribuzione delle risorse – Deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. – Necessità del rispetto dei criteri di formazione delle classi


Transazione fiscale – Unicità della disciplina – Non giustifica classe unitaria dei crediti pubblicistici


Omogeneità della posizione giuridica – Necessità anche per i crediti pubblici – Voto espresso dai singoli enti impositori



La collocazione in un’unica classe dei crediti vantati dall’Agenzia delle Entrate, dall’INAIL e dall’INPS è in contrasto con il criterio dell’omogeneità della posizione giuridica, per l’evidente ragione che tale classe risulta composta da crediti assistiti da privilegi differenti, nonché da crediti originariamente chirografari.


Il criterio dell’omogeneità della posizione giuridica postula che all’interno della medesima classe possano essere collocati unicamente crediti assistiti dal medesimo privilegio ovvero crediti chirografari.


La deroga a quanto previsto dagli artt. 2740 e 2741 c.c. si giustifica solo se la proposta viene omologata in presenza dell’approvazione di tutte le classi, che devono essere formate nel rispetto dei criteri enunciati dall’art. 2, comma 1, lett. r), CCII.


La previsione di una disciplina unitaria sulla transazione fiscale non costituisce argomento da cui inferire la legittimità di una classe comprendente tutti i crediti aventi natura pubblicistica.


Nonostante la riscossione sia affidata all’ADER, il voto sulla proposta viene in ogni caso espresso dall’ente impositore (salvo che per i crediti di diretta spettanza dell’ente riscossore).


***


[Con decreto del 12 marzo 2025, il Tribunale di Monza ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 64-bis CCII, il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione presentato da una società che si trovava in stato di crisi, rilevando l’inosservanza dei criteri normativi di formazione delle classi di creditori, in particolare con riferimento alla c.d. classe 5.
Il Tribunale ha osservato che nella classe 5 erano stati inseriti congiuntamente i crediti vantati da Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL, pur trattandosi di crediti con posizioni giuridiche eterogenee, in quanto assistiti da privilegi differenti o privi di privilegio (chirografari). Una simile collocazione contrasta con l’art. 2, comma 1, lett. r), CCII, che impone l’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici quale presupposto per la corretta formazione delle classi.
Secondo il Tribunale, l’omogeneità giuridica implica la presenza di tratti caratterizzanti comuni alle posizioni creditorie (come il tipo di privilegio), e non può essere elusa nemmeno in presenza della possibilità di deroga ai criteri distributivi di cui agli artt. 2740 e 2741 c.c., prevista nel piano di ristrutturazione.
Non sono state ritenute rilevanti le argomentazioni della società ricorrente, secondo cui la gestione unitaria da parte di ADER o la disciplina della transazione fiscale giustificherebbero la collocazione unitaria dei crediti pubblicistici. Il Tribunale ha ribadito che il voto viene espresso dai singoli enti impositori e che anche la dottrina citata dalla ricorrente conferma la necessità del rispetto dell’omogeneità giuridica.
Per tali ragioni, in assenza del rispetto dei criteri legali sulla formazione delle classi, il piano è stato dichiarato inammissibile. Il Tribunale ha rinviato a separato provvedimento la decisione sul ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale depositato dal Pubblico Ministero.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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