Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33570 - pubb. 16/09/2025

Il Tribunale di Brindisi rimette gli atti alla Corte Costituzionale sulla incostituzionalità dell’art. 614 bis c.p.c.

Tribunale Brindisi, 28 Luglio 2025. Est. Natali.


Misure coercitive indirette - 614 bis cpc ante riforma Cartabia - Corte costituzionale - Remissione - Illegittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza


Misure coercitive indirette - 614 bis cpc ante riforma Cartabia - Art. 3 della Costituzione, con riferimento ai principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità - Potenziale contrasto - Configurabilità


Misure coercitive indirette - 614 bis cpc ante riforma Cartabia - Art. 42, comma 4, Cost. - Potenziale contrasto - Configurabilità


Misure coercitive indirette - 614 bis cpc ante riforma Cartabia - Art. 117 Cost., come integrato, quale norma interposta, dell’art. 1 del Protocollo 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) - Potenziale contrasto - Configurabilità


Misure coercitive indirette - 614 bis cpc ante riforma Cartabia - Artt. 24, 113 Cost., 6, 13 CEDU e 47 Cost - Potenziale contrasto - Configurabilità



L’ordinanza del Tribunale di Brindisi del 28 luglio 2025 pone al Giudice delle leggi un’interessante questione che ha già suscitato un vivace dibattito a livello interpretativo, in quanto involgente anche il rapporto fra l’istituto dell’astreinte o penale c.d sine die (e, quindi, perpetua) e alcuni principi generali del sistema ordinamentale, anche di rilievo costituzionale e sovranazionale (come il tradizionale divieto di vincoli perpetui).


Di seguito la questione di costituzionalità sottoposta al Giudice delle Leggi:


Il Tribunale Ordinario di Brindisi, pronunziando nel giudizio in epigrafe meglio indicato:


1. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante nel caso di specie e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 614 bis c.p.c. con riferimento:


a) all’art. 3 della Costituzione, con particolare riferimento ai principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità;


b) all’art. 42, comma 4, Cost. e - data la valenza di diritto personale, fondamentale, della Persona cui lo stesso viene elevato dal sistema convenzionale - all'articolo 117 Cost., come integrato, quale norma interposta, dell’art. 1 del Protocollo 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU);


c) agli artt. 24, 113 Cost., 6, 13 CEDU e 47 Cost;


2. dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, perché: “voglia dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 614 bis cpc - nella formulazione applicabile, pro tempore, alla fattispecie concreta - nella parte in cui - legittimando un vincolo sine die e, quindi, perpetuo - non prevede, da parte del Giudice dell’opposizione a precetto, l’esercizio, su istanza di parte o d’ufficio, del potere di determinare un tetto quantitativo massimo (o anche solo temporale) all’operare delle misure ex art. 614 bis cpc. Ciò, nell’ipotesi in cui tale fissazione non sia già avvenuta, ex ante, da parte del giudice della cautela, oppure da parte dal giudice del merito (e sempre che non esista un giudicato sul punto)”;


3. sospende il procedimento sino alla restituzione degli atti da parte della successivamente alla definizione della questione;


4. ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)




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