Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33574 - pubb. 16/09/2025

Il Tribunale di Milano sulla tempistica e l’oggetto delle misure cautelari nella composizione negoziata

Tribunale Milano, 04 Luglio 2025. Est. De Simone.


Composizione negoziata – Ammissibilità delle misure cautelari anche dopo la fase protettiva


Durata delle misure – Distinzione tra misure generali e selettive – Esclusione del limite massimo per le seconde


Creditori pubblici – Estensione delle misure cautelari – Ammissibilità


Restituzione di somme e cancellazione dell’ipoteca – Incompatibilità con la natura cautelare della tutela



Le misure cautelari a tutela delle trattative in corso possono essere richieste anche successivamente alla fase protettiva iniziale, purché ricorrano esigenze sopravvenute che rendano necessaria una tutela mirata.


Il limite massimo di durata delle misure previsto dall’art. 19, comma 5, CCII si riferisce alle misure generalizzate e non si applica a quelle cautelari selettive, rivolte a soggetti determinati e fondate su specifiche esigenze.


L’applicazione delle misure cautelari può legittimamente estendersi ai creditori pubblici, inclusi Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL, qualora le iniziative di riscossione compromettano l’efficacia delle trattative e la continuità aziendale.


Non possono essere accolte domande cautelari che implichino effetti irreversibili, come la restituzione di somme già pignorate o la cancellazione dell’ipoteca, trattandosi di provvedimenti incompatibili con la funzione provvisoria e interinale della tutela cautelare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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