Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33576 - pubb. 16/09/2025
Investimenti in diamanti e responsabilità contrattuale della banca
Tribunale Verona, 05 Settembre 2025. Est. D'Amore.
Investimenti in diamanti - Banco BPM - Intermarket Diamond Business - Responsabilità contrattuale
Banche - Responsabilità - Investimenti in diamanti - Obblighi informativi e protettivi
Sussiste la responsabilità contrattuale della banca che, pur non essendo direttamente parte del contratto di compravendita di diamanti da investimento, abbia svolto un ruolo determinante nella commercializzazione degli stessi attraverso società terza (nella specie IDB), diffondendo informazioni ingannevoli sulla natura dell'investimento, sulla sua redditività e sicurezza, e omettendo di informare adeguatamente la clientela circa le effettive caratteristiche, i rischi e le scarse possibilità di rivendita delle pietre acquistate.
La responsabilità della banca discende dalla violazione degli obblighi di diligenza professionale, informazione e protezione derivanti dal rapporto fiduciario con la propria clientela (artt. 1176, 1375 c.c.), quando l'istituto di credito si limiti a "segnalare" forme di investimento alternative senza adeguata valutazione della serietà dell'investimento proposto e delle sue caratteristiche effettive.
Il banchiere è tenuto a un livello di diligenza professionale che impone l'obbligo di verificare la serietà delle proposte di investimento e di informare correttamente la clientela circa le modalità e i contenuti delle operazioni proposte, non potendo limitarsi a una mera attività promozionale senza assumere le conseguenti responsabilità informative e protettive. (Emanuela Bellini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Emanuela Bellini
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