Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33601 - pubb. 20/09/2025

La Cassazione sulla revocatoria fallimentare nei confronti dei subacquirenti

Cassazione civile, sez. I, 11 Agosto 2025, n. 23041. Pres. Terrusi. Est. Zuliani.


Revocatoria fallimentare – Subacquirenti – Mala fede – Applicazione dell’art. 2901 c.c.



Nell’azione revocatoria fallimentare, la legge non impone al curatore di proporre anche un’autonoma azione revocatoria ordinaria nei confronti dei subacquirenti; è invece sufficiente che la revocatoria sia resa loro opponibile ai sensi dell’art. 2901, comma 4, c.c., con prova della loro mala fede, intesa come conoscenza dello stato d’insolvenza del cedente o della lesione della par condicio creditorum.


La Corte ha infatti affermato che: “In definitiva, l’applicabilità all’azione revocatoria fallimentare del regime dell’azione revocatoria ordinaria per quanto concerne la sua proponibilità nei confronti dei terzi subacquirenti non significa che il curatore deve proporre nei confronti di costoro l’azione revocatoria ordinaria, ma soltanto che egli deve provare la malafede dei subacquirenti in applicazione dell’art. 2901, comma 4, c.c.” (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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