Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33928 - pubb. 27/11/2025
Sovraindebitamento: la Cassazione conferma l’orientamento sul socio-fideiussore
Cassazione civile, sez. I, 11 Novembre 2025, n. 29746. Pres. Ferro. Est. Amatore.
Ristrutturazione del consumatore – Socio di s.r.l. – Debiti contratti come garante – Finalità estranea all’attività professionale o aziendale – Qualifica di consumatore – Sussistenza
La definizione di consumatore dell’art. 2 CCII, salva la precisazione aggiunta relativa ai soci, non differisce, nella sostanza, da quella dettata dalla n. 3/2012, ricalcando peraltro la precedente del codice del consumo, art. 3 D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (“persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta”).
Ne consegue che il corredo interpretativo maturato sotto l’egida applicativa delle precedenti leggi sul sovraindebitamento e sul codice del consumo, risulta ancora attuale e qui applicabile anche in relazione al profilo soggettivo del socio-fideiussore, dovendosi ritenere “consumatore” solo il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (cfr. Sez.6 Ord. n. 742/2020; Sez. U., n. 5868/2023). (massima non ufficiale) (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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