Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33930 - pubb. 27/11/2025

Importante sentenza della Corte di cassazione su natura e limiti del pignoramento esattoriale presso terzi

Cassazione civile, sez. III, 27 Ottobre 2025, n. 28520. Pres. De Stefano. Est. Tatangelo.


Pignoramento speciale esattoriale – Natura processuale – Applicabilità del regime ordinario dell’espropriazione di crediti


Pignoramento esattoriale – Saldo di conto corrente bancario – Pignorabilità del credito futuro


Pignoramento esattoriale – Vincolo di custodia – Durata ed estensione


Pignoramento esattoriale – Crediti futuri ed eventuali – Rapporto di base


Pignoramento esattoriale – Obbligo di pagamento del terzo – Estensione ai crediti sopravvenuti



Il pignoramento speciale dei crediti verso terzi previsto dagli artt. 72 e 72-bis D.P.R. 602/1973 dà luogo a un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti, al quale si applicano, nei limiti della compatibilità, le norme del codice di procedura civile, pur in assenza dell’intervento del giudice.


Il saldo attivo di conto corrente bancario è soggetto al pignoramento esattoriale anche se maturato dopo la notifica dell’ordine di pagamento, purché entro il termine di sessanta giorni, in quanto rientra tra i crediti futuri ed eventuali derivanti da un rapporto di base già esistente al momento del pignoramento.


Il vincolo di custodia gravante sul terzo pignorato, ai sensi dell’art. 546 c.p.c., permane fino alla scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 72-bis, comma 1, D.P.R. 602/1973, e si estende ai crediti maturati in tale periodo, a prescindere dal momento del primo pagamento.


Il pignoramento speciale può avere ad oggetto crediti non ancora esistenti o esigibili, purché riconducibili a un rapporto giuridico identificato e già in essere al momento della notifica dell’ordine di pagamento diretto da parte dell’agente della riscossione.


È legittimo il pagamento diretto da parte del terzo pignorato all’agente della riscossione delle somme maturate successivamente alla notifica del pignoramento, entro sessanta giorni, indipendentemente dal fatto che al momento della notifica il saldo fosse positivo o negativo.


Questo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione:

“Nel pignoramento speciale esattoriale di crediti di cui all’art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973, laddove esso abbia ad oggetto il saldo attivo derivante da un rapporto di conto corrente banca rio, è soggetto al vincolo di cui all’art. 546 c.p.c. e va versato direttamente all’agente della riscossione, da parte della banca terza pignorata, il saldo attivo del conto corrente, anche se ma turato dopo il pignoramento, quanto meno se (e nella misura in cui) esso si determini nel corso dello spatium deliberandi di sessanta giorni dal pignoramento previsto dalla norma (e, cioè, dalla notifica al terzo dell’ordine di pagamento diretto), indipendentemente dalla circostanza che, al momento del pignoramento, il saldo stesso fosse negativo ovvero fosse positivo e indipendentemente dalla circostanza che, in tale ultimo caso, il relativo credito (cioè, il saldo attivo eventualmente esistente al momento della notifica dell’ordine di pagamento diretto) sia stato già pagato all’agente della riscossione.” (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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