Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33931 - pubb. 27/11/2025
Opposizione a precetto, vessatorietà della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. e sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del titolo
Tribunale Ferrara, 11 Agosto 2025. Est. Martinelli.
Opposizione a precetto – Vessatorietà clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. contenuta in un contratto di mutuo – Sospensione inaudita altera parte efficacia esecutiva del titolo
Il Tribunale, rilevato che dalla documentazione depositata emerge il fumus boni iuris dell’opposizione, in quanto la qualità di consumatori degli opponenti risulta documentalmente provata dall’atto pubblico e non vi sono elementi contrari, ha osservato che la vessatorietà della clausola contenuta nel contratto di mutuo ne comporta l’inefficacia, in difetto della prova di una trattativa individuale, a prescindere da quanto stabilito nel contratto.
Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 1957 c.c., dalla documentazione risulta che il creditore ha receduto dal contratto rendendo il debito integralmente esigibile in data 18 aprile 2016, ma ha intrapreso l’azione esecutiva solo il 23 febbraio 2023, in violazione del termine previsto dalla norma citata, il Tribunale ha disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo inaudita altera parte. (Lorenzo Buldrini) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massima dell’Avv. Lorenzo Buldrini - delegato Adusbef Ferrara
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