Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33932 - pubb. 27/11/2025

È nullo il contratto di apertura di linea di credito revolving sottoscritto con un fornitore convenzionato ma non iscritto nell’elenco dell’Ufficio Italiano Cambi?

Appello Milano, 04 Giugno 2025. Pres., est. Galioto.


Carta di credito revolving – Fornitore convenzionato non iscritto all’elenco UIF – Nullità del contratto


Carte di credito – Nozione di “carta di pagamento” – Inapplicabilità della deroga di cui al D.M. 485/2001



È nullo per violazione di norma imperativa ex art. 1418, comma 1, c.c. il contratto di apertura di linea di credito revolving sottoscritto presso un fornitore di beni o servizi convenzionato ma non iscritto nell’elenco istituito presso l’Ufficio Italiano Cambi ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 374/1999, non potendo il soggetto esercitare attività di agenzia in attività finanziaria.


La carta di credito revolving non rientra nella nozione di “carta di pagamento” prevista dall’art. 2, comma 2, lett. a), D.M. 485/2001, differenziandosene per la funzione di finanziamento che le è propria; pertanto, non opera la deroga all’obbligo di iscrizione previsto per gli agenti in attività finanziaria. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Segnalazione del Dott. L. V.


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