Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33934 - pubb. 27/11/2025

Tribunale di Milano e composizione negoziata: necessità di un piano e di una strategica condivisa

Tribunale Milano, 25 Giugno 2025. Est. Rossetti.


Composizione negoziata – Necessità di un piano a sostegno delle trattative – Presupposto indefettibile per la prosecuzione della procedura


Composizione negoziata – Ruolo dei soci e coerenza strategica del gruppo – Presupposti di credibilità del piano


Composizione negoziata – Misure protettive – Inerzia dell’imprenditore e mancanza di interlocuzioni – Conseguenze


Composizione negoziata – Ruolo dell’esperto – Parere sulla conducibilità delle trattative



Nella composizione negoziata della crisi, deve sempre sussistere un piano, almeno in forma di progetto preliminare, idoneo a costituire la base delle trattative con i creditori; la sua assenza comporta l’inidoneità della procedura a perseguire le finalità dell’istituto.


La mancanza di unità di intenti tra i soci di riferimento e l’assenza di una strategia coerente nell’ambito del gruppo di appartenenza rendono inidoneo il piano industriale a fondare trattative effettive con i creditori, venendo meno la condizione minima di affidabilità dell’impresa in crisi.


L’inerzia dell’imprenditore, che non avvii alcuna interlocuzione con i creditori durante la vigenza delle misure protettive, costituisce indice di impossibilità oggettiva di condurre le trattative, legittimando il giudice a subordinare la conferma delle misure al deposito di un piano concreto e verificabile.


Spetta all’esperto esprimere, all’esito dell’esame del piano, un parere motivato sulla possibilità di condurre trattative efficaci, in modo da consentire al giudice di valutare la reale prospettiva di risanamento e di modulare le misure protettive conseguenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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