Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33936 - pubb. 27/11/2025
Conversione di Amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale, disciplina transitoria
Tribunale Venezia, 20 Ottobre 2025. Pres., est. Bianchi.
Amministrazione straordinaria – Conversione in liquidazione giudiziale – Applicabilità dell’art. 73, comma 1-bis, D.Lgs. 270/1999 – Disciplina transitoria
Amministrazione straordinaria – Programma di cessione – Interpretazione estensiva della disciplina transitoria – Ratio e finalità
Amministrazione straordinaria – Domanda di concordato – Istanza di nomina dell’esperto – Irrilevanza ai fini della conversione
Liquidazione giudiziale – Proseguibilità del concordato – Coordinamento con la conversione dell’amministrazione straordinaria
Amministrazione straordinaria – Nomina del curatore – Continuità con la gestione commissariale
L’art. 73, comma 1-bis, D.Lgs. 270/1999, introdotto dal D.L. 18 gennaio 2024, n. 4, convertito in L. 28 marzo 2024, n. 25, si applica anche alle procedure di amministrazione straordinaria aperte prima della sua entrata in vigore, qualora alla data del 19 marzo 2024 il programma di cessione fosse già stato presentato per l’autorizzazione ministeriale, ancorché non ancora approvato.
La disciplina transitoria di cui all’art. 4-bis, comma 2, D.L. 4/2024 deve essere interpretata estensivamente, includendo le procedure nelle quali il programma di cessione, pur non ancora autorizzato, era in corso di approvazione, poiché la ratio della norma è di consentire la conversione in liquidazione giudiziale delle procedure che abbiano esaurito la funzione conservativa.
La mera istanza di nomina dell’esperto indipendente ai fini della predisposizione della relazione per un eventuale concordato non paralizza la conversione dell’amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale, in assenza di un’autorizzazione ministeriale alla presentazione della proposta concordataria.
L’imprenditore, anche dopo la conversione in liquidazione giudiziale, può proporre un concordato ai sensi dell’art. 240 CCII, sicché l’accoglimento dell’istanza di conversione non comporta alcun pregiudizio sostanziale per il debitore.
Il Commissario straordinario può essere nominato curatore della procedura di liquidazione giudiziale, quando abbia già svolto in modo diligente e trasparente la gestione della fase precedente, in ossequio al principio di continuità amministrativa e funzionale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale



