Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32952 - pubb. 11/04/2025

Concretezza e attualità delle trattative nella composizione negoziata

Tribunale Pisa, 28 Marzo 2025. Est. Pastacaldi.


Composizione negoziata – Misure protettive – Presupposti – Concretezza e attualità delle trattative


Composizione negoziata – Misure protettive – Documentazione – Tempestività e completezza



La conferma e la proroga delle misure protettive ex art. 19 CCII presuppongono che le trattative con i creditori siano state effettivamente avviate e siano in corso di svolgimento. La sola calendarizzazione di incontri futuri o l’avvio formale a ridosso della scadenza delle misure non soddisfa il requisito della funzionalità delle misure alla buona riuscita del risanamento.


Il piano di risanamento e la documentazione economico-finanziaria devono essere completi e depositati tempestivamente. L’onere documentale previsto dall’art. 19, comma 2, CCII non può essere assolto tardivamente, né con documenti ipotetici o non verificabili, pena l’inammissibilità della conferma delle misure protettive.


[Nel caso di specie, il giudice ha evidenziato che l’attività di interlocuzione era iniziata solo il 19 marzo 2025, giorno stesso della scadenza delle misure, con appena due creditori sui quarantasei indicati, mentre gli incontri con altri creditori e banche erano soltanto calendarizzati per aprile. Inoltre, l’Esperto ha espresso riserve in merito alla fattibilità del piano, rilevando la mancanza di documentazione a supporto dell’ingresso del nuovo socio e dell’aumento dei ricavi.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



Segnalazione della Dott.ssa L. V.


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