Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32990 - pubb. 19/04/2025

Patto di non concorrenza, congruità del corrispettivo, autonomia dal rapporto di lavoro e obbligo di valutazione ex ante

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 08 Aprile 2025, n. 9263. Pres. Leone. Est. Panariello.


Patto di non concorrenza – Congruità del corrispettivo – Valutazione ex ante


Patto di non concorrenza – Compenso – Inidoneità della corresponsione proporzionata alla durata del rapporto di lavoro


Eccezione di inadempimento – Rilevanza ai fini della valutazione della congruità del corrispettivo



Ai fini della verifica della validità del patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c., la congruità del corrispettivo va valutata ex ante, ossia sulla base delle clausole contrattuali, senza che possa rilevare il fatto sopravvenuto della cessazione anticipata del rapporto di lavoro, essendo il patto autonomo rispetto al contratto di lavoro.


È nullo per difetto di congruità il patto di non concorrenza che, in mancanza di una clausola di garanzia di un corrispettivo minimo, comporti – in caso di cessazione anticipata del rapporto – un compenso in concreto irrisorio rispetto al sacrificio imposto al lavoratore, inferiore ai parametri di congruità elaborati dalla giurisprudenza (10% della RAL).


La contestazione stragiudiziale di inadempimento da parte del datore di lavoro, con conseguente sospensione del pagamento del compenso ex art. 1460 c.c., deve essere valutata quale fatto decisivo ai fini dell’interpretazione e della validità del patto, e non può essere trascurata in sede di esame della congruità del corrispettivo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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