Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33010 - pubb. 01/05/2025

Ammissione al passivo del creditore cessionario e onere della prova (art. 380 bis c.p.c.)

Cassazione civile, sez. I, 17 Febbraio 2025. Pres. Ferro.


Ricorso proposto dal cessionario di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Onere della prova della cessione del credito - Inosservanza - Conseguenze


Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Prove costituende e nuovi documenti non prodotti nella fase di verifica - Decadenza oltre il termine di costituzione



È sempre onere specifico del soggetto che chiede di essere ammesso al passivo di un fallimento dare la prova del proprio diritto sotto tutti i profili in cui lo stesso viene ad articolarsi; le previsioni del TUB (art. 58), nel prevedere la notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto; non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa.


In ambito di impugnazione dello stato passivo, il creditore rimane onerato della prova dei fatti costitutivi del proprio diritto e a tal fine, oltre a dedurre prove costituende, è legittimato a produrre a pena di decadenza nuovi documenti non prodotti nella fase di verifica davanti al giudice delegato ma solo entro il termine di costituzione di cui all'art. 99, comma 6, l.fall. (Guido Gianferrara) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massime a cura dell’Avv. Guido Gianferrara


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