Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33428 - pubb. 06/07/2025

Misure protettive e richiesta di cautela rispetto alla c.d. rottamazione quater

Tribunale Avellino, 30 Giugno 2025. Est. Russolillo.


Misure cautelari - Sospensione delle rate della rottamazione quater



Il Tribunale di Avellino, con decreto del 30 giugno 2025, si è pronunciato nel merito su un ricorso presentato da una società che chiedeva due misure cautelari cruciali: la sospensione delle rate della "rottamazione quater" e l'inibitoria delle procedure esecutive immobiliari.


Il Giudice Delegato ha confermato la sospensione, già concessa inaudita altera parte, delle azioni esecutive immobiliari, ritenendola indispensabile per "assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione" e per garantire l'esecuzione del piano sotteso agli accordi di ristrutturazione. Questa misura è stata vista come strumentale e necessaria per prevenire che i tempi del procedimento giudiziale potessero pregiudicare la proposta della ricorrente.


Al contrario, la richiesta di sospensione delle rate della "rottamazione quater" è stata respinta dal Tribunale. La decisione si è basata sull'assenza di un "periculum in mora" attuale e sulla non sussistenza del "fumus boni iuris". È stato infatti chiarito che l'omologa degli accordi di ristrutturazione, pur liberando gli immobili dalle ipoteche, non implica una moratoria automatica per i crediti non aderenti, come quelli derivanti dalla "rottamazione quater", che non erano stati inclusi in proposte di transazione fiscale e quindi considerati estranei all'accordo. Non si può ipotizzare un rischio attuale nel caso di impugnazione della sentenza di omologa, dato che la conclusione del giudizio di reclamo è prevista a breve. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Il testo integrale