Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33429 - pubb. 22/07/2025
La Cassazione sulla distinzione tra legittimazione processuale del liquidatore giudiziale e del debitore nel concordato preventivo
Cassazione civile, sez. I, 13 Luglio 2025, n. 19217. Pres. Terrusi. Est. D'Aquino.
Concordato preventivo – Legittimazione del liquidatore giudiziale e del debitore – Distinzione
In tema di concordato preventivo, con riferimento alla legittimazione del liquidatore giudiziale e del debitore, la Cassazione, con questa decisione, ha affermato che: “Deve ritenersi non più attuale, e comunque fortemente limitata per oggetto, la giurisprudenza secondo cui, ove il creditore proponga oltre la domanda di accertamento del proprio diritto anche domanda di condanna, o idonea a influire sulle operazioni di riparto del ricavato, alla legittimazione passiva dell'imprenditore si affianca quella del liquidatore giudiziale quale contraddittore necessario (Cass., n. 17748/2009; Cass., n. 17159/2006), con conseguente integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa (Cass., n. 9643/2004; Cass., n. 10250/2001; Cass., n. 5055/2001), trattandosi di ruoli distinti.” (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Legittimazione del commissario liquidatore
- ∙ Legittimazione a stare in giudizio del liquidatore giudiziale
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