Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33441 - pubb. 23/07/2025

La disquisizione del Tribunale di Catanzaro sull’art. 120bis CCI

Tribunale Catanzaro, 26 Marzo 2025. Pres. Ferraro. Est. Damiani.


Accesso alla crisi – Concentrazione delle decisioni nell’organo amministrativo – Finalità antielusive


Poteri degli amministratori – Inclusione di operazioni straordinarie nel piano – Deroga alla disciplina societaria


Revoca dell’amministratore – Tutela rafforzata – Presupposti temporali


Definizione della procedura di crisi – Cessazione della tutela rafforzata – Applicabilità anche in caso di liquidazione giudiziale


Apertura della liquidazione giudiziale – Cessazione degli organi sociali – Perdita della legittimazione attiva dell’amministratore subentrato


Accertamento della giusta causa – Interesse legittimato – Spetta solo all’amministratore revocato



L’art. 120-bis CCII accentra le competenze decisionali per la risoluzione della crisi in capo all’organo amministrativo, anche per operazioni che normalmente richiederebbero l’approvazione dell’assemblea straordinaria, al fine di superare comportamenti ostruzionistici dei soci e garantire la tempestiva definizione della crisi.


La norma consente agli amministratori di definire in autonomia i contenuti del piano e della proposta, anche con riferimento a operazioni straordinarie (es. aumento di capitale, modificazioni statutarie), normalmente riservate all’assemblea straordinaria, in deroga alla disciplina ordinaria.


La tutela rafforzata prevista dall’art. 120-bis, comma 4, CCII in favore dell’amministratore, per cui la revoca è ammessa solo per giusta causa con decreto del Tribunale delle imprese, opera esclusivamente nel periodo compreso tra l’iscrizione della decisione di accesso allo strumento di regolazione della crisi nel Registro delle Imprese e l’omologazione.


La tutela rafforzata delle delibere di revoca dell’amministratore cessa non solo con l’omologazione dello strumento prescelto, ma anche in tutte le ipotesi di definizione della procedura, compresa l’apertura della liquidazione giudiziale.


Con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale cessano le funzioni degli organi societari per effetto della nomina del curatore, con conseguente perdita della legittimazione attiva dell’amministratore nominato in sostituzione di quello revocato.


L’eventuale accertamento della mancanza di giusta causa nella revoca può essere richiesto solo dall’amministratore revocato, in sede di giudizio ordinario e a fini risarcitori, non da quello nominato in sostituzione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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