Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33478 - pubb. 31/07/2025
Ripartizione del compenso tra i vari curatori e contraddittorio
Cassazione civile, sez. I, 18 Luglio 2025, n. 20137. Pres. Pazzi. Est. D'Aquino.
Fallimento – Curatore – Compenso – Avvicendamento nell’incarico – Liquidazione – Contradditorio
La determinazione del compenso spettante al curatore del fallimento e il suo successivo riparto tra i soggetti avvicendatisi nell’incarico necessitano della partecipazione al procedimento camerale di tutti coloro che hanno rivestito tale qualità. Il contraddittorio è necessario al fine di individuare la frazione spettante a ciascun curatore, nel rispetto del contraddittorio con gli altri e implica una «liquidazione individualizzata» (Cass., n. 30069/2022), avuto riguardo ai criteri di riparto di cui all'art. 39 l. fall. e alla relativa disciplina regolamentare, risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione (Cass., n. 25532/2016; Cass., n. 8404/2016).
[Nel caso di specie, il curatore ricorrente ha formulato istanza di accesso agli atti, al fine di presentare domanda di liquidazione del compenso per il periodo per il quale egli è stato curatore, in esito alla quale il giudice delegato ha inviato l’istanza ai curatori succeduti nell’incarico per avere il loro parere. Questi hanno quindi depositato istanza di liquidazione del compenso con la quale, nel dare atto della richiesta del ricorrente e della «sostanziale approvazione della gestione del medesimo», hanno chiesto il loro compenso «in piena autonomia e unilateralmente», formulando anche soluzioni di ripartizione del compenso tra i vari professionisti, compreso il ricorrente.
Il Tribunale di Nola ha liquidato per l’incarico svolto dalla curatela un compenso complessivo di € 128.000,00, al lordo degli acconti percepiti, compenso diversamente ripartito tra i tre curatori in funzione dell’opera prestata, liquidandosi al ricorrente (senza che lo stesso fosse convocato) l’importo di € 8.000,00, da cui detrarre il compenso di € 6.000,00 spettante a un coadiutore, compenso contestualmente liquidato e posto integralmente a carico dell’istante]. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale