Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33482 - pubb. 31/07/2025
Concordato minore liquidatorio dell’imprenditore cancellato dal registro delle imprese
Appello Napoli, 14 Luglio 2025. Pres. Molfino. Est. D'Inverno.
Concordato Minore – Tipo liquidatorio – Imprenditore cancellato – Ammissibilità – Condizione di inammissibilità ex art. 33 c.4 CCII – Interpretazione – Applicabilità al solo concordato in continuazione – Sussistenza
L’art. 33, ult. comma c.c.i.i. va interpretato, a giudizio di questa Corte, nel senso di sanzionare con l’inammissibilità la sola presentazione da parte dell’imprenditore minore cancellato dal registro delle imprese di una domanda di accesso alla procedura di concordato minore con continuità, facendo salva la sua possibilità di presentare un concordato minore di tipo liquidatorio”.
L’interpretazione dell’art. 33 CCII, ultimo comma, prescelta da questa Corte, è l’unica compatibile con i principi informatori del codice della crisi, in quanto consente al piccolo imprenditore persona fisica cancellato dal registro delle imprese, mediante la scelta del concordato minore liquidatorio: a) di poter evitare la liquidazione integrale di tutti i suoi beni (non potendosi avere una procedura di liquidazione controllata limitata soltanto ad una parte dei suoi beni) (cd. principio della residualità delle ipotesi liquidatorie integrali), b) di poter ottenere l’esdebitazione automatica dai propri debiti senza dover attendere il termine di tre anni previsto dall’art. 282, co. 1, c.c.i.i., e comunque, la chiusura della procedura (cd. principio della rapida esdebitazione per favorire una seconda chance); c) ma, soprattutto, consente al citato piccolo imprenditore cancellato - esigenza questa del tutto dimenticata nel decreto della Prima Presidente della Corte di Cassazione - di poter fare ricorso alla finanza esterna, prevista dall’art. 74, co.2, c.c., mediante l’apporto di risorse (esterne) che incrementano in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda (cd. principio del miglior soddisfacimento possibile dei creditori concorsuali rispetto all’alternativa liquidatoria). D’altronde, l’interpretazione proposta, non solo si armonizza – come detto - con i principi generali del codice della crisi, ma, ciò che più conta, è l’unica conforme alla Costituzione, in quanto consente di evitare le già descritte disparità di trattamento, quelle cioè tra l’imprenditore piccolo cancellato da una parte, ed il professionista cancellato dall’albo, l’ex piccolo imprenditore irregolare non iscritto nel registro delle imprese, il socio fideiussore di società in cui egli rivestiva un ruolo dominante, dall’altra, nonché quella con la posizione del piccolo imprenditore cessato, ma non ancora cancellato dal registro delle imprese.”.
Laddove dovesse essere escluso l’accesso, su richiesta del piccolo imprenditore cancellato, al concordato minore liquidatorio, non potrebbe giustificarsi la possibilità a lui consentita dall’art. 271 c.c.i.i. qualora la sua richiesta sia conseguenza della domanda di liquidazione controllata avanzata dai suoi creditori”.
“È plausibile, pertanto, ritenere che la norma dell’art. 33, ult. comma, c.c.i.i., prendendo spunto dal diritto vivente - come accaduto anche per la risoluzione di altre problematiche, stante anche il differimento dell’entrata in vigore del c.c.i.i. - abbia inteso riferirsi al solo concordato preventivo in continuità (cfr Cass. civ. 22699/2023; 4329/2020; 21286/2015), non anche a quello liquidatorio, rispetto al quale non si ponevano le problematiche evidenziate nelle citate sentenze; ciò tanto più con riferimento all’imprenditore individuale, per il quale neppure si poneva un problema di estinzione dell’ente a seguito della cancellazione, e dunque, di legittimazione del legale rappresentante alla presentazione del concordato. (Francesco Mascolo) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Francesco Mascolo del foro di Torre Annunziata
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