Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33488 - pubb. 01/08/2025

Funzione dell’annotazione della sentenza di declaratoria di simulazione

Cassazione civile, sez. I, 22 Luglio 2025, n. 20736. Pres. Ferro. Est. Fidanzia.


Simulazione - Annotazione ex art. 2655 c.c. - Funzione



L’annotazione, a norma dell’art. 2655 c.c., della sentenza di declaratoria di simulazione, pur costituendo una formalità accessoria alla trascrizione dell’atto a margine del quale viene eseguita, svolge una equipollente funzione dichiarativa - e non di mera pubblicità-notizia - rendendo la sentenza annotata a margine dell’atto trascritto opponibile ai terzi, mentre l’eventuale previa trascrizione della relativa domanda giudiziale assolve ad una diversa funzione prenotativa dello stesso effetto.


Affinchè l’annotazione della sentenza svolga la predetta funzione pubblicitaria è necessario che la relativa nota sia redatta osservando le norme che disciplinano la nota di trascrizione, pur con le specificità peculiari derivanti dalla natura accessoria della formalità in oggetto, con la conseguenza che non è richiesta ai fini costitutivi dell’atto la descrizione dei beni, se non allo scopo eventuale di restringere e limitare l’efficacia della vicenda demolitiva dell’atto trascritto solo ad alcuni beni rispetto a quelli precedentemente oggetto di trasferimento.


In generale e nel caso di nota di annotazione restrittiva o limitativa del citato effetto demolitorio dell’atto cui accede, la nota deve essere redatta con modalità tali da consentire di individuare senza possibilità di equivoci ed incertezze le persone, i beni e il rapporto giuridico cui si riferisce la sentenza annotata, accertamento che è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non nei circoscritti limiti della nuova formulazione dell’art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c.. 



Segnalazione del Dott. Bruno Rosario Briante


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