Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33489 - pubb. 01/08/2025
Atto in frode nel concordato minore
Appello L'Aquila, 13 Giugno 2025. Pres. Filocamo. Est. Bartoli.
Concordato Minore – Inammissibilità – Atto diretto a frodare le ragioni dei creditori – Cessione di immobile – Carattere decettivo – Esclusione – Condizioni
Un atto per essere ritenuto “diretto a frodare le ragioni dei creditori” (art. 77, ultima parte, CCII) deve avere l’effetto di pregiudicare il soddisfacimento delle stesse (cfr., sul tema, in generale, ex multis, la recente Cass. 8681/2025). Nella specie, va escluso il carattere decettivo e fraudolento dell’atto dispositivo posto in essere dal debitore con cui si è alienato l’unico immobile di proprietà (non costituente abitazione di lusso) - che peraltro, per il limite posto dall’art. 76, comma 1, lett. a), del d.p.r. 602/1973, la creditrice Agenzia delle Entrate, non avrebbe potuto assoggettare ad esecuzione forzata - che si inserisce nel contesto dei coevi accordi di separazione omologati dal Tribunale. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
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Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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