Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33505 - pubb. 02/09/2025
Omologazione di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, continuità aziendale, estensione degli effetti ai creditori non aderenti, formazione delle classi e prededucibilità automatica ex art. 101 CCII
Tribunale Venezia, 24 Giugno 2025. Pres. Campagnolo. Est. Pitinari.
Accordi ad efficacia estesa – Continuità aziendale – Omologazione – Presupposti
Accordi ad efficacia estesa – Informativa ai creditori – Modalità
Classi di creditori – Omogeneità – Criteri di ripartizione
Estensione dell’accordo ai non aderenti – Valutazione del miglior soddisfacimento rispetto all’alternativa liquidatoria
Finanziamenti in esecuzione dell’accordo – Prededucibilità automatica – Art. 101 CCII
Aumento di capitale – Modificazioni statutarie – Art. 120-bis e quinquies CCII
L’accordo di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa può essere omologato, con estensione ai creditori non aderenti, qualora sussistano tutti i requisiti di cui agli artt. 56, 57 e 61 CCII, inclusa la suddivisione dei creditori in categorie omogenee e il soddisfacimento dei non aderenti in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.
L’adeguata informativa ai creditori può ritenersi soddisfatta mediante attività articolate quali sessioni plenarie in videoconferenza, documentazione in data room e canali dedicati per chiarimenti, in aderenza all’art. 61, comma 2, lett. a) CCII.
Ai fini della legittima suddivisione dei creditori in categorie ex art. 61, comma 1, CCII, rilevano elementi come la tipologia di rapporto, l’esistenza di garanzie, la percentuale di soddisfazione e la destinazione dell’attività (continuità o uscita).
L’accordo è estensibile ai creditori non aderenti solo se è dimostrato, anche tramite relazione di attestazione e valutazione commissariale, che questi ultimi riceverebbero un trattamento non inferiore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.
La prededucibilità dei finanziamenti contratti in esecuzione di accordi di ristrutturazione omologati, previsti dal piano in continuità, consegue automaticamente all’omologazione, ex art. 101 CCII, senza necessità di autorizzazione o pronuncia esplicita.
Le modifiche statutarie previste dal piano e necessarie per l’attuazione della manovra di ristrutturazione possono essere disposte dal Tribunale ai sensi degli artt. 120-bis e 120-quinquies CCII, demandando agli amministratori il compito di darvi esecuzione.
[Nel caso di specie, Il Tribunale di Venezia ha omologato, ai sensi degli artt. 40, 48, 57, 61 e 63 CCII, gli accordi di ristrutturazione dei debiti sottoscritti da una società operante nel settore retail. La società aveva concluso una composizione negoziata in data 23 febbraio 2025 e, nel rispetto dei termini ex art. 44 CCII, aveva depositato gli accordi corredati da una transazione fiscale e previdenziale.
Il piano, in continuità diretta, prevedeva: chiusura dei punti vendita non redditizi, rilancio dei prodotti a marchio proprio, potenziamento dell’e-commerce, aumento di capitale (euro 28 milioni da terzi investitori e ulteriori euro 5,2 milioni da conversione di crediti), nuova finanza da euro 15 milioni. È stato riconosciuto il rispetto delle condizioni formali e sostanziali per l’omologazione, inclusi i requisiti per l’estensione degli effetti agli aderenti e non aderenti, suddivisi in 7 categorie omogenee, tutte con percentuali di adesione superiori al 60%.
Il Tribunale ha anche chiarito che la prededucibilità del finanziamento in esecuzione dell’accordo consegue automaticamente alla sentenza di omologazione, in base all’art. 101 CCII, rendendo superflua una pronuncia esplicita sul punto.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato degli Accordi e Piani di ristrutturazione ->
Testo Integrale