Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33534 - pubb. 09/09/2025
Ammissibile lo stralcio dell’IMU da parte del Comune nell’ambito di un Accordo ex art. 57 CCII
Tribunale Forlì, 14 Agosto 2025. Pres., est. Vacca.
Accordi di Ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII - Tributi locali non amministrati dalle agenzie fiscali - Adesione dell’Ente - Ammissibilità
È omologabile l’Accordo di Ristrutturazione ex art. 57 CCII, in presenza dei presupposti di legge, prevedente lo stralcio dei crediti fiscali nell’ambito della transazione ex art. 63 CCII e l’adesione del Comune alla falcidia dei crediti IMU al di fuori della predetta transazione, ben potendo l’Ente locale aderire all’accordo sul presupposto della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
[In calce alla decisione in rassegna è riportata la delibera di G.M. assunta dal Comune al fine dell’adesione all’Accordo ex art. 57 CCII, in cui si osserva che “Per i tributi locali non amministrati dalle Agenzie fiscali, ma gestiti in proprio dall’Ente locale, la ratio dell’articolo 182 bis l. fall. (oggi art. 57 CCII) è quella di consentire all’imprenditore in crisi di evitare il dissesto irreversibile dell’impresa. Se non si ammettesse la riduzione percentuale dei crediti fiscali, diversi da quelli oggetto di transazione ex art. 182 ter l. fall., l’obiettivo sarebbe facilmente disatteso perché il carico tributario da pagare integralmente potrebbe comunque risultare, in molti casi, non sostenibile.
Come anche sancito dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con Ordinanza n. 8504/2021, la quale ha chiarito la prevalenza della ratio concorsuale su quella fiscale, gli Accordi di Ristrutturazione del debito sono finalizzati a consentire la soluzione della crisi di impresa e costituiscono espressa attuazione del bilanciamento degli interessi in gioco e, in specie, dell’esigenza di derogare al principio di indisponibilità per poter rispettare i principi di economicità, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, sanciti dall’art. 97 della Costituzione, consentendo agli Enti Locali di esercitare la propria discrezionalità in maniera controllata o, comunque, vincolata secondo il canone della convenienza economica, attraverso l’accettazione del miglior trattamento offerto rispetto a quello che deriverebbe, in alternativa, dalla Liquidazione Giudiziale”].
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
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