Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33583 - pubb. 17/09/2025
Chiusura anticipata del fallimento e giudizi pendenti
Tribunale Torre Annunziata, 22 Luglio 2025. Pres. Abete. Est. Magliulo.
Tribunale – Liquidazione controllata – Concordato preventivo – Riproposizione domanda posti rinuncia
La locuzione “giudizi pendenti”, contenuta nell’art. 118 della L.F., va intesa come riferita a qualsiasi procedimento giudiziario, anche di natura esecutiva, individuale o concorsuale, finalizzato alla soddisfazione di poste attive del fallimento (V. Trib. Milano 22 marzo 2017 e più di recente Trib. Napoli 15 maggio 2020), tenuto conto che la Suprema Corte ha precisato che le vendite che il curatore esegue ex art. 107 L.F. devono essere considerate “vendite forzate” in quanto costituiscono “procedure esecutive” (cfr. Cass., SS. UU., 19 marzo 2024, n. 7337)
Non costituisce circostanza ostativa alla conclusione anticipata della procedura fallimentare neppure l’intervenuta ammissione al passivo in altro fallimento a sua volta chiuso ex art. 118 L.F., atteso che il secondo comma di quest’ultima norma può e deve trovare applicazione anche nel caso in cui, come nella specie, il fallimento, compiuta la ripartizione finale dell’attivo, possa ancora ricavare soddisfazione dei propri crediti in conseguenza dei riparti che potrebbero esserci nell’ambito di una procedura fallimentare chiusa in cui il credito sia stato ammesso o possa essere ammesso. (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Chiusura del fallimento e legittimazione dei singoli creditori alla azione esecutiva individuale
- ∙ Chiusura del fallimento in pendenza di giudizi
Interpretazione del termine «giudizi»
Segnalazione dell’Avv. Stefano Vitale del foro di Napoli
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