Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33584 - pubb. 17/09/2025

Il Tribunale di Verona sulla ‘misura apprezzabile’ nel concordato minore liquidatorio

Tribunale Verona, 17 Agosto 2025. Est. Lanni.


Concordato Minore – Tipo liquidatorio – Misura apprezzabile – Incremento dell’attivo del 10% ex art. 84, comma 4, CCII – Parametro di riferimento – Utilizzabilità



Ai fini dell’ammissibilità del concordato minore liquidatorio ex art. 74, comma 2, CCII, il carattere “apprezzabile” dell’incremento dell’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda deve essere accertato caso per caso, avuto riguardo alle caratteristiche del patrimonio del debitore dal punto di vista attivo e passivo, dovendosi ritenere che il parametro rappresentato dalla percentuale del 10 % prevista dall’art. 84, comma 4, CCII, anche se non può ritenersi direttamente applicabile al concordato minore - poiché la scelta compiuta dal legislatore con riferimento allo strumento in esame è evidentemente quella di non ricorrere ad una predeterminazione fissa - tuttavia, appare un utile criterio di riferimento anche per il concordato minore, nel senso che l’incremento dell’attivo previsto dalla relativa proposta può essere anche inferiore al 10 %, ma non può discostarsi sensibilmente da tale percentuale. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)




Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

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Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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