Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33592 - pubb. 19/09/2025

Concordato preventivo – Legittimazione del liquidatore giudiziale all’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.

Cassazione civile, sez. III, 08 Luglio 2025, n. 18626. Pres. De Stefano. Est. Saija.


Concordato preventivo – Esecuzione forzata su beni della procedura – Legittimazione del liquidatore giudiziale all’opposizione di terzo


Credito fondiario ipotecario – Concordato preventivo – Limiti all’iniziativa esecutiva individuale



Il liquidatore giudiziale nominato in sede di concordato preventivo con cessione dei beni è legittimato a proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. avverso l’esecuzione individuale promossa su beni inclusi nella procedura, al fine di tutelare l’interesse del ceto creditorio e garantire l’attuazione del piano concordatario.


Anche in presenza di un credito fondiario assistito da ipoteca, l’iniziativa esecutiva individuale è preclusa una volta che il bene risulti assoggettato alla procedura di liquidazione concordataria con nomina del liquidatore giudiziale, il quale assume la legittimazione a ogni azione di tutela del patrimonio della procedura.


[Oltre alla questione relativa alla decadenza nella domanda di ammissione al passivo, la Corte affronta anche il profilo della legittimazione del liquidatore giudiziale nominato ex art. 182 l. fall. a proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. contro l’esecuzione forzata promossa da un creditore ipotecario su beni rientranti nel patrimonio destinato alla liquidazione concordataria.
La Corte chiarisce che, nonostante il credito fondiario ipotecario possa conservare la sua natura privilegiata, l’esecuzione individuale da parte del creditore non può legittimamente svolgersi autonomamente, una volta aperta la procedura concordataria con liquidazione giudiziale e nomina del liquidatore, essendo questi titolare del potere di amministrazione e gestione dei beni.
L’opposizione di terzo del liquidatore, quindi, è ammissibile in quanto diretta a far valere un diritto incompatibile con l’azione esecutiva, essendo i beni sottoposti a un vincolo procedurale e destinati alla soddisfazione dell’intero ceto creditorio, secondo quanto previsto nel piano omologato.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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