Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33688 - pubb. 08/10/2025

Sequestro penale preventivo finalizzato alla confisca e sorte della procedura esecutiva immobiliare

Tribunale Napoli, 30 Giugno 2025. Est. Manera.


Pignoramento – Sequestro preventivo – Confisca – Procedura esecutiva – Sospensione – Estinzione



Dal combinato disposto dell’art. 317 del d. lgs. n. 14/2019 (in vigore dal 15 luglio 2022) e dell’art. 55 del d. lgs. n. 159/2011 (nel testo vigente dal 19 novembre 2017) — disciplina applicabile anche ai sequestri preventivi ex art. 321, 2° comma, c.p.p., adottati prima del 15 luglio 2022 per effetto del richiamo alle disposizioni del libro I, titolo IV, del d.lgs. n. 159/2011 contenuto nell’art. 104-bis, 1° comma, disp. att. c.p.p. — emerge chiaramente la prevalenza dei provvedimenti ablativi assunti in sede penale sulle procedure esecutive concorsuali (ma anche individuali, sebbene non espressamente contemplate nel suddetto art. 317, non essendoci alcuna ragione per giustificare un trattamento differenziato per le esecuzioni individuali) gravanti sul patrimonio del reo, senza che rilevi che il sequestro sia stato disposto prima o dopo l’instaurarsi della procedura esecutiva o che sia intervenuta l’aggiudicazione (cfr. Cass. pen., sez. III, n. 40323/2024, che precisa che le aspettative dell’offerente e dei creditori potranno, se del caso, ricevere tutela dopo la confisca nei limiti e con le modalità previste dagli artt. 52 e 55 del d.lgs. n. 159/2011).
Pertanto, in presenza di sequestro preventivo ex art. 321, 2° comma, c.p.p., nel quale sia contestata in sede penale all’esecutato la commissione di reati tributari per i quali l’art. 12-ter del d. lgs. n. 74/2000 prevede la confisca obbligatoria anche per equivalente (art. 240-bis c.p.), la procedura esecutiva immobiliare non può essere iniziata e, se già pendente, deve essere sospesa fino alla conclusione del procedimento penale, allorquando, se interviene provvedimento definitivo di confisca, va dichiarata estinta. (Nella fattispecie il Tribunale, rilevato che la procedura esecutiva era proseguita nonostante il sequestro trascritto successivamente al pignoramento, ha sospeso la procedura e revocato l’aggiudicazione dell’immobile, ritenendo non applicabile l’art. 187-bis disp. att. c.p.c. in quanto operante su un piano diverso). (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Stefano Vitale del foro di Napoli


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