Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33704 - pubb. 10/10/2025
Fallimento: in tema di termine per insinuare il credito prededucibile sorto in corso di procedura
Tribunale Verona, 18 Agosto 2025. Pres. Attanasio. Est. Lanni.
Fallimento - Insinuazione al passivo - Crediti prededucibili sorti in pendenza della procedura - Termine - Condizioni
In mancanza di una previsione specifica dei termini per l’insinuazione al passivo dei crediti sorti in corso di procedura e contestati e, più in generale, dei crediti oggetto delle istanze ultratardive, merita adesione l’indirizzo giurisprudenza di legittimità secondo cui non è possibile individuare un termine fisso e astrattamente valevole in ogni caso, posto che l’arco temporale intercorso fra il venir meno della causa ostativa al deposito tempestivo o l’insorgenza del credito in corso di procedura e il deposito dell’istanza di insinuazione al passivo è tollerabile fintanto che si inserisca in un termine congruo e ragionevole, da valutare sulla base delle circostanze concrete (Cass. 19697/2015; Cass. 23975/2015; Cass. 6559/2016; Cass. 14701/2017; Cass. 21661/2018; Cass. 17594/2019; Cass. 30133/2019; Cass. 27590/2020).
Detto orientamento - meritevole di essere condiviso - muove dal presupposto dell’impossibilità di ricavare dall’art. 101 LF (anche in termini analogici) la previsione di un termine specifico per la proposizione delle istanze ultratardive giustificate o delle istanze riguardanti crediti sorti in corso di procedura e contestati (che peraltro sfuggono alla distinzione tra istanze tardive e ultratardive, come precisato dall’ordinanza Cass. 18760/2024), essendo però possibile ricavare dal sistema la “necessità di attivazione tempestiva (in senso logico), ovvero di attivazione in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento” (in questi termini ancora l’ordinanza n. 18760/2024).
In particolare, il termine ragionevole entro cui il creditore deve attivarsi deve essere individuato, facendo riferimento alla conoscenza della procedura concorsuale (che, in genere, per i crediti sorti in corso di procedura, è in re ipsa) e al tempo strettamente necessario per approntare la difesa funzionale alla presentazione dell’istanza; in questa prospettiva un parametro di ragionevolezza del termine può essere rappresentato dall’art. 208 CCII, che, per tutti i crediti fatti valere una volta decorso il termine per la presentazione delle istanze tardive, prevede un termine decadenziale di 60 giorni, decorrente dal venir meno della causa che ha impedito la presentazione dell’istanza in precedenza.
Nello specifico, per i crediti sorti in corso di procedura (dando per scontata la conoscenza della sua pendenza) il termine dovrebbe decorrere dal momento in cui il credito diviene esigibile; è vero che tale disposizione non si può applicare alle procedure fallimentari, ma è altrettanto vero che essa esprime una definizione normativa del termine esigibile per la pronta attivazione del creditore in ambito concorsuale, utilizzabile, quale parametro di riferimento, anche al di fuori dell’ambito applicativo del CCII. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
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