Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33729 - pubb. 16/10/2025

Rapporti tra ipoteca, domanda ex art. 2932 c.c. ed espropriazione ex artt. 602 e 603 c.p.c.

Tribunale Tivoli, 02 Ottobre 2025. Est. Lupia.


Ipoteca - Domanda ex art.2932 c.c. - Espropriazione forzata ex artt. 602 e 603 c.p.c.



Se il creditore ipotecario vanta un’iscrizione posteriore alla trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c., la sua posizione è equiparata a quella del creditore pignorante che versi nella medesima condizione. Egli, dunque, patisce gli effetti del passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento ex art. 2932 c.c., vedendo nullificato il proprio diritto di sequela. Ove l’azione esecutiva sia già stata esperita, pertanto, essa va dichiarata improcedibile a cagione del venir meno di una condizione dell’azione.


Se il creditore ipotecario vanta un’iscrizione anteriore alla trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. e la relativa sentenza di accoglimento è già stata pronunziata ed è passata in giudicato, egli deve agire contro il terzo (attore vittorioso) ai sensi degli artt. 602-603 cpc (essendosi verificato l’effetto traslativo della proprietà al momento della notifica del pignoramento).


Se il creditore ipotecario vanta un’iscrizione anteriore alla trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. , ma la relativa sentenza di accoglimento non è già stata pronunziata o comunque non è passata in giudicato , egli deve agire contro il proprio debitore ai sensi degli art. 555 e ss c.p.c. (non essendosi ancora verificato l’effetto traslativo della proprietà al momento della notifica del pignoramento).


Nell’ipotesi sub 3), il terzo-attore ex art. 2932 c.c. è legittimato a proporre opposizione ex art. 619 cpc al fine di ottenere la sospensione ex art. 624 cpc in attesa di definizione del giudizio di cognizione ex art. 2932 c.c. (sospensione da disporsi sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza).


Se tuttavia il giudizio di cognizione ex art. 2932 c.c. risulta già definito con sentenza passata in giudicato, il terzo-attore vittorioso, dovrà solo essere evocato nel giudizio di esecuzione o, in alternativa, potrà solo intervenire in esso, al fine di partecipare alla distribuzione del ricavato che residui dal soddisfacimento del credito garantito da ipoteca o al fine di esercitare le facoltà di cui agli artt. 2858-2889 c.c. e 2861 c.c. o al fine di tutelare le ragioni dei propri creditori chirografari (facoltà che, tuttavia,ove esercitate, non postulano la sospensione ex art. 624 cpc del giudizio esecutivo, ma al più un mero differimento dell’adozione dell’ordinanza di vendita o degli esperimenti di vendita). (Francesco Lupia) (riproduzione riservata)




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