Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33730 - pubb. 16/10/2025
Sulla prededuzione delle spese legali per la domanda di liquidazione giudiziale
Tribunale Treviso, 18 Agosto 2025. Pres., est. Munaro.
Prededuzione – Attività professionale – Domanda di liquidazione giudiziale in proprio – Esclusione
Prededuzione – Scelte legislative – Ratio e interpretazione
Interpretazione estensiva e analogia – Inammissibilità – Prededuzioni ex art. 6 CCII
Costituzionalità – Art. 6 CCII – Esclusione della prededuzione – Ragionevolezza del trattamento differenziato
Il credito del professionista che assiste il debitore nella presentazione della domanda di liquidazione giudiziale in proprio non è prededucibile, poiché l’art. 6, comma 1, lett. b) e c), CCII, prevede espressamente la prededuzione solo per le attività funzionali agli strumenti di regolazione della crisi e non anche per la liquidazione giudiziale.
L’art. 6 CCII, nel disciplinare la prededucibilità dei crediti professionali, si ispira a una logica tipicizzante, in contrasto con la disciplina dell’art. 111, comma 2, l.fall., che ammetteva una prededuzione funzionale generica. La nuova norma è frutto di una scelta consapevole del legislatore, finalizzata alla tutela del ceto creditorio e alla riduzione dei costi procedurali.
Non è ammissibile né l’interpretazione estensiva né l’applicazione analogica dell’art. 6 CCII in tema di prededuzioni, in quanto la norma disciplina la materia in modo completo e consapevole, escludendo l’esistenza di lacune normative.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 CCII per violazione dell’art. 3 Cost., poiché il diverso trattamento dei crediti professionali funzionali alla liquidazione giudiziale rispetto a quelli relativi agli strumenti di regolazione della crisi trova giustificazione nella ratio legislativa di favorire le soluzioni alternative alla liquidazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Testo Integrale