Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33942 - pubb. 28/11/2025

Sostanziale modificazione dell'oggetto sociale da parte dell'organo amministrativo e nullità del contratto concluso con il terzo

Tribunale Livorno, 08 Gennaio 2025. Est. Scaramuzzino.


Società a responsabilità limitata - Sostanziale modificazione dell'oggetto sociale da parte dell'organo amministrativo - Questione di nullità del contratto concluso con il terzo



In tema di società a responsabilità limitata, la stipulazione di un'operazione che comporta una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale da parte dell'organo amministrativo, in assenza della preventiva decisione dei soci richiesta inderogabilmente dall'art. 2479, comma 2, n. 5, c.c., non determina la nullità del contratto concluso con il terzo. Tale norma attiene al riparto interno delle competenze gestorie e non costituisce un limite legale al potere di rappresentanza generale attribuito agli amministratori dall'art. 2475-bis c.c. Ne consegue la piena validità ed efficacia dell'atto nei confronti del terzo contraente in buona fede, la cui tutela prevale sulle dinamiche endo-societarie, relegando la violazione della competenza dei soci alla sfera della responsabilità interna degli amministratori nei confronti della società.


La vendita dell'unico o principale bene immobile di proprietà di una società immobiliare non integra di per sé una cessione d'azienda né una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale ai sensi dell'art. 2479, comma 2, n. 5, c.c., qualora l'operazione rientri nell'attività tipica prevista dallo statuto (nella specie, "il compimento di operazioni immobiliari"). Tale qualificazione è ulteriormente esclusa se, all'esito dell'operazione, la società conservi in capo a sé obbligazioni e attività, anche di mero controllo e gestione, che presuppongono il mantenimento di un'organizzazione aziendale, seppur minima. (1) (Gino Mannocci) (riproduzione riservata)




(1) Premessa

La sentenza n. 17/2025 del Tribunale di Livorno affronta la questione della validità di un contratto di compravendita con cui una s.r.l. ha alienato il suo principale complesso immobiliare in assenza di una preventiva decisione dei soci ai sensi dell'art. 2479, comma 2, n. 5, c.c. L'articolo esamina il quadro normativo e il contrasto giurisprudenziale sul bilanciamento tra le prerogative dell'organo gestorio, le competenze inderogabili dei soci e la tutela dell'affidamento dei terzi. Il Tribunale di Livorno rigetta la domanda di nullità promossa dalla socia di minoranza, sviluppando un triplice ordine di argomentazioni. In primo luogo, esclude in fatto che l'operazione costituisca una cessione d'azienda, avendo la società mantenuto residue attività e obbligazioni gestionali. In secondo luogo, afferma che la vendita di un immobile, per una società immobiliare, rappresenta una fisiologica attuazione e non una modificazione dell'oggetto sociale. Infine, e quale punto di maggior pregio, il giudice aderisce all'orientamento che privilegia la certezza dei traffici giuridici, interpretando la riserva di competenza dei soci come una norma attinente al riparto interno dei poteri, la cui violazione non determina la nullità dell'atto, ma rileva sul solo piano della responsabilità degli amministratori, facendo salva l'efficacia del contratto concluso con il terzo in buona fede in applicazione dell'art. 2475-bis c.c.

 

1. La rappresentanza nelle S.r.l. e il contrasto giurisprudenziale

La disciplina della rappresentanza nelle società di capitali è il risultato di un complesso bilanciamento tra esigenze contrapposte: da un lato, l'autonomia ed efficienza dell'organo amministrativo nell'attuazione dell'oggetto sociale; dall'altro, la tutela dei soci contro atti gestori esorbitanti; infine, la salvaguardia dell'affidamento dei terzi, principio cardine per la sicurezza dei traffici commerciali. Nelle società a responsabilità limitata, questo equilibrio è codificato principalmente negli artt. 2475 c.c., che affida l'amministrazione agli amministratori, e 2475-bis c.c., che sancisce il principio della loro rappresentanza generale, stabilendo che le limitazioni ai loro poteri, anche se pubblicate, "non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società".

Questo quadro è reso complesso dall'art. 2479, comma 2, n. 5, c.c., che riserva inderogabilmente alla competenza dei soci "la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale [...] o una rilevante modificazione dei diritti dei soci". La norma pone un quesito cruciale: la violazione di questa riserva di competenza inficia la validità dell'atto compiuto con il terzo, o rileva solo sul piano interno della responsabilità degli amministratori?

La giurisprudenza è profondamente divisa.

Un primo orientamento, a cui si richiamava l'attrice nel caso di specie, propende per la nullità del contratto. Secondo questa tesi, la norma sulla competenza dei soci pone un limite legale, e non convenzionale, al potere di rappresentanza degli amministratori. A differenza dei limiti statutari, inopponibili ai terzi in buona fede ex art. 2475-bis c.c., i limiti legali sarebbero sempre opponibili. La violazione di una norma imperativa come l'art. 2479, co. 2, n. 5, c.c., condurrebbe quindi alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c. Questo filone è ben rappresentato da diverse pronunce di merito, tra cui la Corte d'Appello di Venezia, che ha affermato il carattere imperativo della norma ("in ogni caso sono riservate...") e la prevalenza della tutela dei soci su quella dei terzi per decisioni che incidono sulla struttura essenziale dell'impresa [App. Venezia, 23/10/24 n.1843]. Analogamente, la Corte d'Appello di Lecce ha statuito che "l'assenza di una decisione dei soci configura, così, la violazione di una norma inderogabile posta a presidio dei limiti non convenzionali, bensì legali del potere di rappresentanza degli amministratori" [App. Lecce, 28/5/24 n.481].

Un secondo orientamento, a cui aderisce la sentenza in commento, distingue nettamente tra potere di gestione (rapporti interni) e potere di rappresentanza (rapporti esterni). Secondo questa lettura, l'art. 2479 c.c. disciplina esclusivamente il riparto interno delle competenze, mentre l'art. 2475-bis c.c. regola il potere di vincolare la società verso l'esterno. La violazione della regola di competenza interna non invalida l'atto verso il terzo, ma genera unicamente una responsabilità degli amministratori. La Corte di Cassazione, pur senza una pronuncia risolutiva sulla specifica fattispecie, ha in passato affermato che l'eccedenza dell'atto rispetto all'oggetto sociale non integra un'ipotesi di nullità, ma di inefficacia e inopponibilità eccepibile solo dalla società, che può anche ratificarlo.

 

2. Il caso di specie e la decisione del Tribunale di Livorno

La controversia decisa dal Tribunale di Livorno trae origine dall'azione della società Alfa S.r.l. (socia al 25% di Beta S.r.l.) per la declaratoria di nullità del contratto con cui Beta S.r.l. aveva venduto alla società Gamma S.r.l. un complesso immobiliare, asseritamente costituente l'unica azienda sociale, senza la preventiva autorizzazione dei soci. Le società convenute si sono difese negando la qualificazione dell'atto come cessione d'azienda e sostenendo, in ogni caso, la validità del contratto in virtù della tutela accordata al terzo acquirente.

Il Tribunale ha rigettato integralmente la domanda, sviluppando un percorso motivazionale che affronta la questione sotto tre distinti profili.

2.1. La qualificazione dell'operazione: non è cessione d'azienda

In primo luogo, il giudice ha risolto la controversia su una base fattuale, negando che la vendita dell'immobile potesse essere assimilata a una cessione d'azienda. Il Tribunale ha valorizzato una clausola del contratto di compravendita dalla quale emergeva che la società venditrice non si era spogliata di ogni suo asset. Nello specifico:

“La società venditrice […] garantisce la piena proprietà e la libera disponibilità del bene in oggetto, […] fatta eccezione per l’obbligazione assunta […] avente ad oggetto la realizzazione di 6 (sei) posti auto da cedere ai medesimi […] A tale riguardo, le parti dichiarano che con la stipula di questo atto la società acquirente assume esclusivamente l’onere relativo alla materiale realizzazione dei posti auto; ogni altra obbligazione relativa agli stessi […] resterà a totale carico della società venditrice” .

Il Tribunale ha ritenuto che la permanenza di tali obbligazioni (e dei correlati diritti) in capo alla società venditrice implicasse "l’esistenza di un’organizzazione aziendale che è rimasta a Beta e che esclude in radice che l’azienda sia stata trasferita" . La conservazione di un nucleo di attività gestionali e di controllo è stata ritenuta sufficiente a far venir meno il presupposto stesso della tesi attorea.

 

2.2. Il rispetto dell'oggetto sociale

In secondo luogo, la sentenza ha operato una valutazione funzionale dell'atto. L'oggetto sociale di Beta S.r.l. prevedeva espressamente "il compimento di operazioni immobiliari e così l’acquisto, la costruzione o ricostruzione, la ristrutturazione, la vendita, la permuta di beni immobili”. Di conseguenza, la vendita del complesso immobiliare non rappresentava un'operazione modificativa dell'attività sociale, ma ne costituiva, al contrario, "tipica e piena esplicazione”. Questo approccio, che valorizza la coerenza dell'atto con il programma imprenditoriale statutario, circoscrive l'ambito applicativo dell'art. 2479, co. 2, n. 5, c.c., evitando che possa essere invocato per paralizzare operazioni che, sebbene di rilevante impatto economico, sono allineate con la causa del contratto sociale.

 

2.3. La prevalenza della tutela del terzo e l'interpretazione sistematica delle norme

Pur potendo considerare assorbita la questione, il Tribunale ha voluto prendere una netta posizione di diritto, aderendo con convinzione all'orientamento che tutela l'affidamento del terzo. Il giudice ha sposato la tesi che distingue tra potere di gestione e potere di rappresentanza, affermando che l'art. 2479 c.c. opera sul piano interno, senza invalidare l'atto esterno concluso con un terzo in buona fede.

A sostegno di questa conclusione, il Tribunale adduce plurime ragioni:

1.      L'insegnamento della Cassazione: Viene richiamata la giurisprudenza di legittimità (in particolare Cass. n. 24547/2016) secondo cui l'atto eccedente l'oggetto sociale non è nullo, ma meramente inefficace in senso relativo, vizio che può essere fatto valere solo dalla società e che è sanabile tramite ratifica.

2.     La tutela dell'affidamento e la certezza del diritto: Si sottolinea l'impossibilità pratica per un terzo di verificare con certezza se un'operazione integri una "sostanziale modificazione dell'oggetto sociale". Imporre un tale onere di indagine, la cui violazione esporrebbe al rischio di nullità, paralizzerebbe i traffici giuridici, in contrasto con la ratio dell'art. 2475-bis c.c.

3.     La natura eccezionale della nullità: Il rimedio della nullità è riservato a violazioni di valori fondamentali dell'ordinamento, tra i quali non può annoverarsi il riparto di competenze interne a un contratto di società, peraltro liberamente modificabile dai soci stessi.

4.    La buona fede del terzo: Nel caso di specie, il Tribunale ha valorizzato la posizione dell'acquirente, che aveva fatto legittimo affidamento sulla validità dell'operazione, pienamente coerente con l'oggetto sociale di una società immobiliare, senza disporre di strumenti per accertare la completezza del patrimonio della venditrice.

 

3. Conclusioni: un approdo sicuro in un mare di incertezze

La sentenza n. 17/2025 del Tribunale di Livorno si segnala per il rigore argomentativo e per offrire una soluzione equilibrata e coerente con i principi del diritto societario riformato. La sua forza risiede nella capacità di combinare una scrupolosa analisi del caso concreto con una chiara presa di posizione su una questione giuridica complessa e dibattuta.

Il primo merito della pronuncia è ricondurre la discussione sul piano dei fatti, dimostrando come l'affermazione della cessione dell'"unica azienda" debba essere rigorosamente provata e non possa essere una mera clausola di stile. Il secondo, e più rilevante, è l'interpretazione sistematica dell'art. 2479, co. 2, n. 5, c.c. in coordinamento con l'art. 2475-bis c.c., privilegiando la certezza dei traffici e la tutela del terzo.

Tuttavia, la via tracciata dal Tribunale di Livorno, per quanto solida, non rappresenta ancora un punto di approdo definitivo. Il contrasto giurisprudenziale rimane vivo, come dimostrano le numerose decisioni di merito di segno opposto [App. Venezia, 23/10/24 n.1843][ App. Lecce, 28/5/24 n.481]. È significativo notare che anche pronunce successive alla decisione in commento hanno continuato a mostrare orientamenti divergenti. Ne è prova una sentenza del Tribunale di Catania del 25 marzo 2025, la quale, in un caso analogo, ha stabilito che la cessione dell'intera azienda, se posta in essere dall'amministratore senza autorizzazione assembleare, è realizzata "in assenza di potere, inteso come incompetenza funzionale inderogabile", con conseguente opponibilità del vizio ai terzi.

Questa perdurante spaccatura giurisprudenziale conferma che la questione attende un intervento chiarificatore da parte della Corte di Cassazione. Ciononostante, la sentenza del Tribunale di Livorno costituisce un punto di riferimento di grande valore pratico, offrendo una bussola affidabile per gli operatori del diritto che navigano le acque ancora incerte dei rapporti tra poteri gestori, diritti dei soci e sicurezza dei negozi giuridici. (Gino Mannocci)




Segnalazione, massime e nota dell’Avv. Gino Mannocci del Foro di Pisa


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