Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33955 - pubb. 02/12/2025
Composizione negoziata, misure protettive e necessità di un piano con effettiva prospettiva di risanamento
Tribunale Bolzano, 20 Novembre 2025. Est. Fleischmann.
Composizione negoziata – Misure protettive – Necessità di un piano con effettiva prospettiva di risanamento
Risanamento – Continuità aziendale – Esigenza di un progetto credibile e supportato da elementi verificabili
Azienda – Cessione – Necessità di autonomia funzionale del complesso aziendale
Misure protettive – Fumus e periculum – Assenza di trattative
Composizione negoziata – Misure protettive – Limiti di ammissibilità
Non possono essere confermate le misure protettive quando il piano presentato abbia natura essenzialmente liquidatoria e non vi sia una concreta prospettiva di risanamento dell’impresa, diretto o indiretto.
La continuità, anche indiretta, deve emergere da elementi concreti, quali offerte vincolanti, impegni di finanza esterna e perizie attendibili; meri intenti negoziali non sono sufficienti.
La vendita del solo marchio e della clientela non integra una cessione d’azienda o ramo d’azienda, mancando ogni autonomia funzionale e organizzativa.
La mancanza totale di trattative con i creditori esclude sia la ragionevole probabilità di perseguire il risanamento sia la funzionalità delle misure protettive, imponendone il rigetto.
Le misure protettive non possono essere utilizzate per procrastinare una crisi non più rimediabile quando il piano non offre elementi idonei a superare le condizioni di squilibrio dell’impresa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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